Sentenza n. 418/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di opportune misure cautelari del D.R. n. 2287/2025 e avente prot. n. 0398085 del 13.11.2025; della graduatoria dei vincitori nell’ambito della procedura di ammissione per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), adottata con il medesimo D.R. n. 2287/2025 e avente prot. n. 0398085 del 13.11.2025; della graduatoria degli idonei non vincitori nell’ambito della procedura di ammissione per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), adottata con il medesimo D.R. n. 2287/2025 e avente prot. n. 0398085 del 13.11.2025; degli allegati Verbali nn. 1 e 2 della Commissione di Valutazione relativi alla suddetta procedura aventi prot. n. 0396200 del 12.11.2025; della Scheda di Valutazione di Elena Romagnino, così come ricevuta a seguito di richiesta di accesso agli atti amministrativi; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a vedersi attribuire il più alto, nonché corretto, punteggio da parte della Commissione di Valutazione della procedura concorsuale de quo, con ogni conseguenza in merito al più favorevole collocamento nella graduatoria impugnata; CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 116 COMMA 2 D. LGS. 02/07/2010 N. 104 OVVERO EX ART. 25, COMMA 5, LEGGE 7 AGOSTO N. 241 E S.M.I. per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato (parzialmente) sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 24.11.2025 e la connessa nota prot. 2025-UNSACLE-0422011 del 16/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale e graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori nella procedura di ammissione per la prosecuzione degli studi in anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché verbali della commissione e scheda di valutazione di altra candidata
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale, le graduatorie, i verbali della commissione di valutazione e la scheda di valutazione di un'altra candidata, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione di un punteggio più elevato, con conseguente migliore collocazione in graduatoria. Ha inoltre proposto un'istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e dell'art. 25, comma 5, l. 241/1990, contestando il silenzio parziale serbato dall'Università su una richiesta di accesso agli atti e la relativa nota amministrativa. Dal testo non risultano ulteriori dettagli sui singoli vizi dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Università ha riesaminato in autotutela gli atti impugnati e, con decreto rettorale del 10 febbraio 2026, ha rettificato le graduatorie attribuendo alla ricorrente 77 crediti formativi universitari. La ricorrente è quindi risultata idonea, ma non vincitrice. Il TAR ha ritenuto che gli atti originariamente impugnati fossero completamente e definitivamente superati dalla nuova graduatoria adottata all'esito del riesame e che, di conseguenza, fosse venuto meno l'interesse della ricorrente all'annullamento degli atti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della condotta collaborativa dell'Università, che ha consentito la definizione immediata della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, previo avviso rituale alle parti.
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116 comma 2 d. lgs. 02/07/2010 n. 104
Richiamato quale fondamento processuale della contestazione del silenzio parziale sull'istanza di accesso agli atti.
art. 25, comma 5, l. 241/1990
ovvero ex art. 25, comma 5, legge 7 agosto n. 241 e s.m.i.
Richiamato quale ulteriore fondamento della domanda relativa alla mancata integrale definizione dell'istanza di accesso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina in autotutela gli atti impugnati e li sostituisce integralmente con nuovi atti, il ricorso contro gli atti originari diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il nuovo assetto provvedimentale li ha completamente e definitivamente superati.
- La sopravvenuta modifica della posizione del ricorrente non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di annullamento: se il ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale all'eliminazione degli atti originari, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare quando ne siano stati informati ritualmente i difensori presenti e risulti manifesta l'improcedibilità del ricorso.
- La condotta collaborativa dell'amministrazione, che riesamina gli atti e consente la definizione immediata della controversia, può giustificare la compensazione delle spese processuali.
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