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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25914/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una banca creditrice per far dichiarare la nullità per simulazione, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di un atto pubblico con cui un soggetto aveva trasferito ai figli la proprietà di un appartamento e di un'autorimessa, gravati da diritti di uso e abitazione. Nel giudizio di primo grado intervennero altri creditori, che chiesero analoghi accertamenti. Il tribunale rigettò la domanda di simulazione ma accolse la revocatoria ordinaria. L'appellante propose appello e poi ricorso per cassazione con otto motivi, ma nel testo della decisione di legittimità non sono specificati i singoli motivi: la Corte esamina e decide preliminarmente sull'ammissibilità/procedibilità del ricorso. In particolare rileva che il ricorrente aveva affermato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, senza però depositarne la relata (o, in caso di notifica telematica, i messaggi di invio e ricezione), onere necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione nel termine breve. Inoltre la Corte rileva che il ricorso non superava comunque la prova di resistenza, poiché dalla pubblicazione della sentenza del 20 novembre 2023 al deposito/notifica del ricorso erano decorsi oltre sessanta giorni; anche assumendo la data più favorevole indicata dal ricorrente (22 gennaio 2024), il termine breve era comunque spirato il 19 gennaio 2024.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso improcedibile. Ritiene assorbente il mancato deposito, da parte del ricorrente, della relata di notificazione della sentenza impugnata (o della documentazione equivalente in caso di notifica telematica), onere funzionale al controllo della tempestività dell'impugnazione. Aggiunge che, in ogni caso, il ricorso non supera la prova di resistenza perché risulta notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Condanna pertanto il ricorrente alle spese in favore delle due controricorrenti e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori contro l'atto dispositivo del debitore

  • art. 111 c.p.c.

    citato in relazione all'intervento della cessionaria/procuratrice nel giudizio di appello

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per escludere che si fosse perfezionata l'estinzione del giudizio per rinuncia non rinvenuta agli atti

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    termine breve per l'impugnazione, la cui tempestività deve poter essere verificata dal giudice dell'impugnazione

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata

  • art. 58 del T.U.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

    richiamato per la cessione in blocco dei crediti bancari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la relata di notifica o, in caso di notificazione telematica, i relativi messaggi di spedizione e ricezione; in mancanza, il ricorso per cassazione è improcedibile perché non è possibile verificare la tempestività nel termine breve.
  • L'onere di deposito della documentazione attestante la notificazione della sentenza è funzionale a consentire il controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e opera anche in assenza di contestazioni della controparte.
  • La cosiddetta prova di resistenza è superata solo quando, dal raffronto tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso, risulti comunque rispettato il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione; se tale termine risulta spirato, il ricorso non può essere ammesso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e ricorrono i presupposti di legge, la Corte può porre a carico del ricorrente anche una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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