Sentenza del 21/10/2019 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Difesa in giudizio dell'A.E.-Riscossione - Legittimazione passiva e attiva in giudizio dell'Agente della Riscossione - Chiamata in causa dell'Ufficio creditore competente - Produzione di nuovi documenti in appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a un debito complessivo di euro 38.979,46, sostenendo di non aver ricevuto le cartelle esattoriali e l'avviso di accertamento sottostante e contestando quindi l'inesistenza di un valido titolo esecutivo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato parzialmente il preavviso, limitatamente al debito derivante dall'avviso di accertamento TXX/2013. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha appellato la decisione, deducendo anche la propria carenza di responsabilità rispetto alla formazione e notificazione dell'atto impositivo e producendo in appello l'avviso di accertamento con il relativo referto di notifica. Il contribuente ha contestato la chiamata dell'Agenzia delle Entrate, ritenendola tardiva, nonché la produzione documentale in appello.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto valida la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite un avvocato del libero Foro, alla luce dell'interpretazione autentica introdotta dall'art. 4-novies del D.L. 34/2019. Ha inoltre affermato che l'Agente della riscossione, pur essendo normalmente legittimato passivo in primo grado, deve chiamare in causa l'ufficio creditore quando i vizi dedotti riguardano la pretesa tributaria. Tuttavia, nel caso concreto, la chiamata dell'Agenzia delle Entrate non era decisiva, poiché l'avviso di accertamento e la prova della sua notificazione erano stati prodotti in appello. La produzione di nuovi documenti è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, trattandosi di documentazione diretta a contrastare le contestazioni originarie e non di una nuova eccezione. È stata ritenuta provata la notificazione dell'avviso di accertamento, con conseguente accoglimento dell'appello, riforma integrale della sentenza di primo grado e conferma del preavviso di iscrizione ipotecaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 4-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
"Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 [...] si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione [...] intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio"
La norma ha natura di interpretazione autentica e legittima, nei casi previsti, la difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite un avvocato del libero Foro, anche senza gli adempimenti che sarebbero richiesti quando l'ente sceglie di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 1, comma 8, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
La disposizione è stata interpretata dall'art. 4-novies del D.L. 34/2019 con riferimento alle modalità di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Art. 43, quarto comma, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
La disposizione, secondo l'interpretazione autentica richiamata dalla sentenza, opera soltanto quando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione decide di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi riservati a quest'ultima sulla base di una convenzione; non opera in caso di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è generalmente ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, compreso l'atto impositivo notificato, quando la produzione costituisce una difesa rispetto alle contestazioni già formulate in primo grado.
Art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La preclusione riguarda le eccezioni nuove in senso stretto; non impedisce necessariamente la produzione in appello di documenti destinati a provare o confutare le questioni già dedotte.
Art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione per temporanea irreperibilità può perfezionarsi mediante deposito o immissione dell'avviso e successiva raccomandata informativa, con perfezionamento per compiuta giacenza secondo il procedimento previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta vizi propri della riscossione o dell'operato dell'Agente, l'Agente della riscossione è normalmente il soggetto legittimato passivo; quando invece la contestazione riguarda la formazione, il contenuto o la notificazione dell'atto impositivo, è opportuno coinvolgere anche l'ente creditore.
- L'Agente della riscossione chiamato da solo in giudizio deve, se emergono vizi riferibili alla pretesa tributaria, chiamare in causa l'ufficio creditore per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti da una pronuncia sfavorevole.
- La mancata partecipazione iniziale dell'ente impositore non determina necessariamente l'annullamento del giudizio se l'atto impositivo e la prova della notificazione vengono comunque validamente acquisiti e il contraddittorio risulta concretamente rispettato.
- Nel processo tributario la produzione in appello di documenti nuovi è generalmente possibile quando serve a dimostrare fatti o a contrastare contestazioni già contenute nel ricorso originario; il divieto riguarda soprattutto le nuove eccezioni in senso stretto.
- La prova della notificazione di un avviso di accertamento può essere fornita in appello mediante copia dell'atto e della relata o degli atti attestanti il procedimento notificatorio, purché siano riferibili con sufficiente certezza all'atto contestato.
- La difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro può essere valida nei casi disciplinati dall'interpretazione autentica dell'art. 4-novies del D.L. 34/2019, in particolare quando l'Avvocatura dello Stato non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
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