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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22659/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione con reclamo di una sanzione disciplinare (ai sensi dell'art. 69 Ord. pen.). Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato il reclamo inammissibile per tardività: la comunicazione del provvedimento disciplinare risultava il 12 giugno 2025, mentre l'atto di reclamo era stato inviato il 28 giugno 2025. Il ricorrente ha poi censurato, con ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5 c.p.p., la mancata qualificazione del reclamo come ricorso per cassazione da parte del Tribunale di Sorveglianza

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la doglianza in rito sul piano formale: il Tribunale avrebbe dovuto adottare un provvedimento di salvaguardia e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p. Tuttavia, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, lo stesso non supera il vaglio di ammissibilità perché la difesa non ha fornito prova che la comunicazione del provvedimento disciplinare sia avvenuta in data utile diversa dal 12 giugno 2025. Di conseguenza la Corte dichiara inammissibile il ricorso, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato (cioè la decisione del Tribunale che aveva dichiarato "non luogo a provvedere"), condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69 Ord. pen.

    Indica il rimedio esperibile (reclamo giurisdizionale) avverso sanzioni disciplinari. Nel caso, il reclamo era lo strumento impugnatorio utilizzato dal ricorrente

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, quando l'atto di impugnazione non è stato correttamente qualificato dal giudice terzo, il giudice di merito deve adottare un provvedimento di salvaguardia e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti anziché dichiarare "non luogo a provvedere"

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette di qualificare correttamente l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione, deve adottare un provvedimento di salvaguardia e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5 c.p.p.; la mancata adozione può essere censurata in sede di legittimità
  • La qualificazione formale dell'impugnazione non annulla i requisiti sostanziali di ammissibilità: anche se l'atto viene qualificato come ricorso, esso va esaminato sulla tempestività e sugli altri presupposti; l'assenza di prova della tempestiva comunicazione del provvedimento disciplinare comporta l'inammissibilità
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano elementi che escludano la colpa del ricorrente
  • Per evitare l'inammissibilità è fondamentale documentare in modo chiaro la data di comunicazione/notifica del provvedimento impugnato (es. ricevute, attestazioni formali), specialmente nei casi in cui termini per proporre reclamo o impugnazione sono stretti
  • Se il giudice dichiara "non luogo a provvedere" su un atto che può essere ricondotto a un ricorso per cassazione, il ricorrente può esperire rimedio in Cassazione lamentando la mancata trasmissione; la Corte può annullare senza rinvio e qualificare autonomamente l'atto

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