Cassazione Penale, Sentenza n. 2818/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per truffa aggravata contestando: a) la fondatezza della responsabilità (sosteneva che non vi fosse artificio ma un mero inadempimento contrattuale, avendo fornito la propria identità e recapiti); b) la sussistenza dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 640, secondo comma, n.2 in relazione all'art. 61 n.5 c.p./art. 62 citati in sentenza), poiché i contatti erano telefonici e l'imputato aveva fornito dati reali; c) la mancata valutazione delle attenuanti generiche (ravvedimento e benefici trattamentali).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa all'aggravante della "minorata difesa" (art. 640, comma 2-bis/2-ter richiamato in motivazione), ritenendo che la sola trattativa telematica o telefonica non determini automaticamente l'aggravante se manca la prova che l'autore abbia concretamente e consapevolmente tratto vantaggio dall'anonimato o da strumenti idonei a ostacolare l'identificazione. Ha quindi escluso l'aggravante in base alle circostanze del caso (contatti telefonici tracciabili, fornitura di dati reali, possibilità di visione del veicolo) e ha dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per larile determinazione della pena. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per il primo motivo e manifestamente infondato il terzo (attenuanti generiche).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b ed e)
Richiamato quale criterio per la valutazione dei vizi di motivazione e di violazione di legge: la Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito (riproponeva questioni di merito) e il terzo manifestamente infondato
art. 640 cod. pen., secondo comma, n. 2-bis (aggravante della minorata difesa)
Oggetto principale della censura: la Corte ha escluso l'aggravante nella fattispecie, perché non sussisteva la prova del concreto e consapevole approfittamento delle condizioni di dematerializzazione per ostacolare la difesa della parte offesa
art. 61 c.p., n. 5 (circostanza aggravante collegata)
Riferimento normativo usato in collegamento con l'art. 640 per definire la "minorata difesa": la giurisprudenza richiede che l'aggravante sia motivata dalla effettiva maggiore pericolosità derivante dall'anonimato/dematerializzazione
L. 28 giugno 2024, n. 90, art. 16, comma 1, lett. t)
"strumenti informatici o telematici (e quindi non telefonici, n.d.r.) idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione"
La modifica normativa chiarisce e delimita il perimetro dell'aggravante: occorre l'uso di strumenti informatici/telematici idonei a ostacolare l'identificazione; contatti telefonici o trasparenza informativa attenuano l'ipotesi di aggravante
Massime di principio
- L'aggravante della "minorata difesa" per truffe con modalità dematerializzate richiede la prova che l'autore abbia concretamente e consapevolmente tratto vantaggio dall'anonimato o dagli strumenti informatici utilizzati per ostacolare l'identificazione
- La presenza di contatti tracciabili (es. telefonici riconducibili all'imputato), la fornitura di dati identificativi reali e la possibilità di visione del bene riducono la probabilità di applicazione dell'aggravante
- Non è sufficiente la mera circostanza che la trattativa sia stata svolta online o a distanza: occorre uno scrutinio caso per caso per accertare se vi sia stato un effettivo vantaggio derivante dalla dematerializzazione
- Dopo la modifica normativa (L. 28/6/2024, n.90), il perimetro dell'aggravante è più netto: rilevano gli "strumenti informatici o telematici" idonei a ostacolare l'identificazione, mentre i contatti telefonici non rientrano automaticamente in tale fattispecie
- Se la Cassazione esclude un'aggravante senza incidere sull'accertamento di responsabilità, il processo viene rimesso al giudice di merito per la riformulazione della pena; pertanto la difesa deve puntare su elementi concreti che dimostrino tracciabilità e trasparenza nelle comunicazioni
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