Ordinanza n. 3421/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763; b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769; c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e decreto di approvazione della graduatoria relativi ai soggetti ammessi al finanziamento pubblico, nonché graduatoria provvisoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria del 20 novembre 2025 relativa ai soggetti ammessi al finanziamento, il decreto ministeriale di approvazione del 27 novembre 2025 e, ove occorresse, la graduatoria provvisoria del 19 novembre 2025. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di un meditato approfondimento nel giudizio di merito. Nel corso del procedimento è inoltre emersa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi, individuati nell’Allegato 1 del decreto impugnato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con una sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto necessario un approfondimento delle questioni nella sede di merito e ha disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione dell’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la discussione del ricorso. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami in ragione del loro consistente numero. La ricorrente dovrà pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del Turismo un avviso contenente gli elementi individuati nell’ordinanza e depositare entro i successivi cinque giorni la prova della pubblicazione; l’avviso dovrà restare online sino alla definizione del giudizio. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, nell’ambito della fase cautelare, di fissare sollecitamente l’udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la definizione ravvicinata del giudizio, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 49 c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati e consente, quando il loro numero lo giustifica, modalità di notificazione per pubblici proclami.
art. 41 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., la base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami secondo modalità determinate dal giudice.
Massime di principio
- Quando le questioni prospettate in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una sommaria definizione, ma le esigenze della parte possono essere tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare direttamente la trattazione del merito senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
- Nel giudizio amministrativo, la mancata evocazione di soggetti che risultano controinteressati impone l’integrazione del contraddittorio; se il loro numero è consistente, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendone contenuti, modalità, termini e obblighi di deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione.
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