Cassazione Civile, Sentenza n. 10916/2025 del 25/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Azione di Marco per ottenere il pagamento del corrispettivo (€271.139,87) per la vendita dell'8 febbraio 1995 di 35.000 azioni. Laura aveva contestato la legittimazione del fratello allegando che le azioni erano state acquistate dal padre con proprio peculio e solo formalmente intestate ai figli (intestazione fittizia), nonché eccependo la prescrizione. In primo grado il Tribunale di Padova aveva condannato Laura al pagamento; in appello Laura aveva impugnato sostenendo tra l'altro la pregiudizialità/continuità con il giudizio di rendiconto pendente tra Marco e il padre, la prescrizione del credito (con contestazione della validità dell'atto interruttivo costituito da lettera del legale), l'omessa valutazione di prove e presunzioni circa la titolarità sostanziale dei titoli, l'errata distribuzione dell'onere della prova e l'omesso esame di fatti decisivi. In Cassazione Laura ha proposto quattordici motivi volti a contestare le questioni di pregiudizialità/continenza, la tempestività/interruzione della prescrizione, l'onere probatorio, la valutazione delle prove (CTU, documenti, testimonianze) e l'eventuale rinuncia (Verwirkung) del diritto del creditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Laura e confermato integralmente la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva a sua volta confermato il giudizio di primo grado. Principali argomenti della decisione: 1) non sussisteva pregiudizialità tecnica o continenza fra i due giudizi perché l'accertamento dell'intestazione fittizia nella causa di rendiconto era stato svolto solo in via incidentale e non come domanda principale; 2) la sospensione in presenza di pregiudiziale non è obbligatoria se la pregiudicante non è ancora passata in giudicato e, comunque, qui non ricorrevano i presupposti; 3) la missiva del 13 gennaio 2005 inviata dal legale di Marco è idonea ad interrompere la prescrizione; 4) l'onere della prova era correttamente assegnato: Marco aveva prodotto il contratto di vendita a fondamento della pretesa e spettava alla parte che allegava l'intestazione fittizia dimostrare il fatto impeditivo; 5) la dedotta rinuncia o comportamenti inconferenti della parte resistente non integravano Verwirkung o perdita del diritto; 6) la valutazione del giudice di merito sulle prove (CTU, documenti, ammissione testimoniale) rientra nel prudente apprezzamento e non è sindacabile in Cassazione se non per ipotesi tassative. Sono state condannate le spese e disposta la liquidazione come da dispositivo; alla ricorrente è stata altresì imposta una somma dovuta ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (indicata nella sentenza).
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che l'accertamento incidentale non ha efficacia di giudicato sulla pregiudizialità tecnica se non è stata proposta espressa domanda sul punto; pertanto l'accertamento incidentale nel giudizio di rendiconto non impediva la decisione nel giudizio di pagamento.
Richiamato nella valutazione della continenza: la continenza richiede identità di parti, titolo e oggetto o rapporto d'interdipendenza; la Corte ha ritenuto mancanti tali presupposti nella fattispecie.
Riferimento alla sospensione del giudizio per pregiudizialità; la Corte ha accertato che, anche ove esistesse pregiudizialità, la sospensione non era obbligatoria nelle condizioni di causa.
Richiamato per il principio che la sospensione del giudizio in presenza di pregiudiziale è facoltativa quando la pregiudicante non è passata in giudicato; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice.
La Corte ha ritenuto che la lettera del legale del 13/1/2005 costituisse atto idoneo ad interrompere la prescrizione, essendo sufficiente una manifestazione di volontà di esercitare il diritto anche se accompagnata da un termine di tolleranza.
Applicato per confermare la regola dell'onere della prova: chi agisce deve provare i fatti costitutivi del suo diritto; l'eventuale fatto estintivo o impeditivo allegato dalla controparte grava sulla stessa.
Rilevato nel senso che la valutazione del materiale probatorio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo ipotesi tassative.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente e non omessa o contraddittoria rispetto alle questioni sollevate.
Richiamati insieme per la regola che la valutazione delle prove e l'uso delle presunzioni rientrano nel giudizio di merito salvo violazioni procedurali o uso di prove non acquisite; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione svolta.
Men zionato in relazione alla proposizione di prove per fatti non adeguatamente delineati; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a nuova valutazione delle prove testimoniali.
Richiamato in connessione alla regolamentazione della prova testimoniale e delle relative eccezioni procedurali; la Corte ha approvato il rifiuto della prova ritenuta generica o non riproposta nella precisazione delle conclusioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma applicata per disporre l'ulteriore versamento a carico della ricorrente in relazione agli oneri di soccombenza in materia di processo telematico o contributo unificato (come indicato nel dispositivo).
Massime di principio
- L'accertamento svolto in via incidentale in un giudizio non produce efficacia di giudicato su altra causa: per imporre effetto preclusivo è necessaria un'espressa domanda sulla questione pregiudiziale.
- La continenza o continuità tra cause richiede identità di parti, titolo e oggetto o un rapporto di interdipendenza; la sola sovrapposizione di questioni non è sufficiente.
- La sospensione del giudizio per pregiudiziale è normalmente facoltativa quando la pregiudicante non è ancora passata in giudicato, salvo disposizioni di legge che impongano diversamente.
- Una lettera inviata dal legale del creditore può validamente interrompere la prescrizione se manifesti l'intenzione di esercitare il diritto, anche se contiene un termine di tolleranza per l'adempimento.
- Chi agisce per il pagamento deve provare il titolo costitutivo della pretesa (es. contratto di vendita); l'onere di provare fatti estintivi o impeditivi (es. intestazione fittizia) grava sulla parte che li allega.
- La mera inattività o il ritardo nell'esercizio del diritto non è di per sé sufficiente a fondare una rinuncia implicita (Verwirkung); occorrono atti univoci e dannosi per la controparte.
- La valutazione del consulente tecnico, dei documenti e delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo violazioni dei limiti legali.
- Le richieste istruttorie non riproposte specificamente nella precisazione delle conclusioni possono considerarsi abbandonate; la parte deve indicare chiaramente l'intenzione di insistere per evitare la decadenza.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del merito: le censure devono assumere connotati di concreta violazione di norme processuali o di diritto.
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