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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10916/2025 del 25/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione di Marco per ottenere il pagamento del corrispettivo (€271.139,87) per la vendita dell'8 febbraio 1995 di 35.000 azioni. Laura aveva contestato la legittimazione del fratello allegando che le azioni erano state acquistate dal padre con proprio peculio e solo formalmente intestate ai figli (intestazione fittizia), nonché eccependo la prescrizione. In primo grado il Tribunale di Padova aveva condannato Laura al pagamento; in appello Laura aveva impugnato sostenendo tra l'altro la pregiudizialità/continuità con il giudizio di rendiconto pendente tra Marco e il padre, la prescrizione del credito (con contestazione della validità dell'atto interruttivo costituito da lettera del legale), l'omessa valutazione di prove e presunzioni circa la titolarità sostanziale dei titoli, l'errata distribuzione dell'onere della prova e l'omesso esame di fatti decisivi. In Cassazione Laura ha proposto quattordici motivi volti a contestare le questioni di pregiudizialità/continenza, la tempestività/interruzione della prescrizione, l'onere probatorio, la valutazione delle prove (CTU, documenti, testimonianze) e l'eventuale rinuncia (Verwirkung) del diritto del creditore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Laura e confermato integralmente la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva a sua volta confermato il giudizio di primo grado. Principali argomenti della decisione: 1) non sussisteva pregiudizialità tecnica o continenza fra i due giudizi perché l'accertamento dell'intestazione fittizia nella causa di rendiconto era stato svolto solo in via incidentale e non come domanda principale; 2) la sospensione in presenza di pregiudiziale non è obbligatoria se la pregiudicante non è ancora passata in giudicato e, comunque, qui non ricorrevano i presupposti; 3) la missiva del 13 gennaio 2005 inviata dal legale di Marco è idonea ad interrompere la prescrizione; 4) l'onere della prova era correttamente assegnato: Marco aveva prodotto il contratto di vendita a fondamento della pretesa e spettava alla parte che allegava l'intestazione fittizia dimostrare il fatto impeditivo; 5) la dedotta rinuncia o comportamenti inconferenti della parte resistente non integravano Verwirkung o perdita del diritto; 6) la valutazione del giudice di merito sulle prove (CTU, documenti, ammissione testimoniale) rientra nel prudente apprezzamento e non è sindacabile in Cassazione se non per ipotesi tassative. Sono state condannate le spese e disposta la liquidazione come da dispositivo; alla ricorrente è stata altresì imposta una somma dovuta ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (indicata nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.c.

    La Corte ha richiamato che l'accertamento incidentale non ha efficacia di giudicato sulla pregiudizialità tecnica se non è stata proposta espressa domanda sul punto; pertanto l'accertamento incidentale nel giudizio di rendiconto non impediva la decisione nel giudizio di pagamento.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato nella valutazione della continenza: la continenza richiede identità di parti, titolo e oggetto o rapporto d'interdipendenza; la Corte ha ritenuto mancanti tali presupposti nella fattispecie.

  • art. 295 c.p.c.

    Riferimento alla sospensione del giudizio per pregiudizialità; la Corte ha accertato che, anche ove esistesse pregiudizialità, la sospensione non era obbligatoria nelle condizioni di causa.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato per il principio che la sospensione del giudizio in presenza di pregiudiziale è facoltativa quando la pregiudicante non è passata in giudicato; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la lettera del legale del 13/1/2005 costituisse atto idoneo ad interrompere la prescrizione, essendo sufficiente una manifestazione di volontà di esercitare il diritto anche se accompagnata da un termine di tolleranza.

  • art. 2697 c.c.

    Applicato per confermare la regola dell'onere della prova: chi agisce deve provare i fatti costitutivi del suo diritto; l'eventuale fatto estintivo o impeditivo allegato dalla controparte grava sulla stessa.

  • art. 116 c.p.c.

    Rilevato nel senso che la valutazione del materiale probatorio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo ipotesi tassative.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente e non omessa o contraddittoria rispetto alle questioni sollevate.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati insieme per la regola che la valutazione delle prove e l'uso delle presunzioni rientrano nel giudizio di merito salvo violazioni procedurali o uso di prove non acquisite; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione svolta.

  • art. 2721 c.c.

    Men zionato in relazione alla proposizione di prove per fatti non adeguatamente delineati; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a nuova valutazione delle prove testimoniali.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato in connessione alla regolamentazione della prova testimoniale e delle relative eccezioni procedurali; la Corte ha approvato il rifiuto della prova ritenuta generica o non riproposta nella precisazione delle conclusioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma applicata per disporre l'ulteriore versamento a carico della ricorrente in relazione agli oneri di soccombenza in materia di processo telematico o contributo unificato (come indicato nel dispositivo).

Massime di principio

  • L'accertamento svolto in via incidentale in un giudizio non produce efficacia di giudicato su altra causa: per imporre effetto preclusivo è necessaria un'espressa domanda sulla questione pregiudiziale.
  • La continenza o continuità tra cause richiede identità di parti, titolo e oggetto o un rapporto di interdipendenza; la sola sovrapposizione di questioni non è sufficiente.
  • La sospensione del giudizio per pregiudiziale è normalmente facoltativa quando la pregiudicante non è ancora passata in giudicato, salvo disposizioni di legge che impongano diversamente.
  • Una lettera inviata dal legale del creditore può validamente interrompere la prescrizione se manifesti l'intenzione di esercitare il diritto, anche se contiene un termine di tolleranza per l'adempimento.
  • Chi agisce per il pagamento deve provare il titolo costitutivo della pretesa (es. contratto di vendita); l'onere di provare fatti estintivi o impeditivi (es. intestazione fittizia) grava sulla parte che li allega.
  • La mera inattività o il ritardo nell'esercizio del diritto non è di per sé sufficiente a fondare una rinuncia implicita (Verwirkung); occorrono atti univoci e dannosi per la controparte.
  • La valutazione del consulente tecnico, dei documenti e delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo violazioni dei limiti legali.
  • Le richieste istruttorie non riproposte specificamente nella precisazione delle conclusioni possono considerarsi abbandonate; la parte deve indicare chiaramente l'intenzione di insistere per evitare la decadenza.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del merito: le censure devono assumere connotati di concreta violazione di norme processuali o di diritto.

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