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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36873/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché esamini la dedotta prescrizione della pretesa sanzionatoria, senza fermarsi alla sola declaratoria di inammissibilità per tardività. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il soggetto sanzionato aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a infrazioni al codice della strada, deducendo l’omessa notifica della cartella e, soprattutto, la prescrizione della pretesa sanzionatoria. Il tribunale aveva confermato il rigetto dell’opposizione, dichiarandola inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, conteggiato dalla conoscenza dell’estratto di ruolo. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 615 c.p.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che, avendo eccepito la prescrizione e non solo un vizio del primo atto conosciuto, la domanda doveva essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza termine decadenziale, e non come opposizione soggetta al termine breve dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma richiamata per la proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro della censura di violazione di legge, in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alla qualificazione della domanda e all’esame della prescrizione.

  • art. 615 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l’opposizione all’esecuzione è il rimedio esperibile quando si fanno valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, ed è proponibile senza il termine di trenta giorni.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    si applica all’opposizione contro la cartella quando essa sia il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della sanzione, con termine di trenta giorni; non preclude però la diversa opposizione all’esecuzione per fatti estintivi sopravvenuti.

  • art. 209 cod. strada

    richiamato quale base normativa della prescrizione della pretesa sanzionatoria per violazioni del codice della strada.

  • art. 28 L. n. 689 del 1981

    richiamato come norma sulla prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è impugnata come primo atto conoscitivo della pretesa, si applica il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
  • Se l’opponente deduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del verbale, in particolare la prescrizione della pretesa sanzionatoria, l’azione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è proponibile senza il termine breve di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
  • La deduzione dell’omessa o invalida notifica del verbale o della cartella, quando serve a sostenere che l’atto non ha interrotto la prescrizione, non costituisce un motivo autonomo soggetto a decadenza, ma un fatto rilevante ai fini dell’accertamento dell’interruzione del termine prescrizionale.
  • Il giudice non può dichiarare inammissibile l’opposizione per tardività senza esaminare la distinta eccezione di prescrizione proposta come opposizione all’esecuzione, se essa attiene a un fatto estintivo successivo alla nascita della pretesa.
  • La corretta qualificazione dell’opposizione dipende dal contenuto sostanziale della domanda e non solo dal tipo di atto impugnato; occorre distinguere tra contestazione della conoscenza della sanzione e deduzione dell’estinzione del credito per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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