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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31018/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta dal de cuius e poi coltivata dall'erede, volta ad accertare il diritto alla riliquidazione della pensione goduta. La Corte d'appello ha dichiarato la domanda inammissibile per intervenuto giudicato esterno. In Cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione del giudicato e di legge, sostenendo in sostanza che non sussistesse la preclusione derivante dalla precedente sentenza passata in giudicato. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non riportava integralmente il testo della sentenza assunta come passata in giudicato, limitandosi a richiamarne stralci, e non indicava specificamente neppure il contenuto della domanda originaria definita con quella sentenza; ciò ha impedito ogni verifica sull'asserita insussistenza della preclusione da giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non rispettato l'onere di autosufficienza quando si contesta l'esistenza di un giudicato esterno, poiché il ricorrente deve riprodurre integralmente la sentenza asseritamente passata in giudicato e indicare dove essa sia stata prodotta nei gradi di merito; inoltre, nel caso concreto, mancava anche una specifica ricostruzione della domanda introduttiva del precedente giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne ha fatto applicazione per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a carico della parte ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Chi contesta in cassazione l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di riportare nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo sufficiente il mero richiamo a stralci motivazionali.
  • La censura sull'inesistenza del giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente anche il contenuto della domanda introduttiva del precedente giudizio, poiché senza tali elementi la Corte non può verificare la dedotta insussistenza della preclusione.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che i documenti e gli atti rilevanti per la censura siano riprodotti o specificamente localizzati, quando la loro mancata valutazione impedisca il controllo della decisione impugnata.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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