Cassazione Civile, Ordinanza n. 10455/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società aveva preso in leasing un macchinario per il lavaggio di motori endotermici da una società fornitrice. Subito dopo la consegna aveva lamentato difetti di funzionamento, ottenendo un accertamento tecnico preventivo; sulla base di tale esito aveva poi chiesto giudizialmente la riduzione del prezzo di euro 11.500, somma indicata dal consulente come necessaria per eliminare i vizi e ripristinare il corretto funzionamento. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito perché ritenuti insussistenti i vizi denunciati. In cassazione la società utilizzatrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che sulla sussistenza dei vizi si fosse formato giudicato esterno in una precedente causa tra le stesse parti o comunque coinvolgente il rapporto, definita con sentenza del Tribunale di Brescia passata in giudicato, nella quale il rigetto della domanda di pagamento del prezzo sarebbe dipeso logicamente dall'esistenza dei vizi; 2) nullità della sentenza per le stesse ragioni di giudicato esterno; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello disatteso senza adeguata motivazione le risultanze della consulenza tecnica, che evidenziavano una limitazione nella regolazione del risciacquo ritenuta indice di difetto costruttivo. La controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la formazione del giudicato esterno sulla sussistenza dei vizi del macchinario, osservando che nella precedente sentenza il riferimento ai difetti emersi in sede di ATP era stato utilizzato solo come argomento per ritenere incolpevole la mancata sottoscrizione del verbale di consegna, non come oggetto di un accertamento principale né come fondamento logico indispensabile della decisione. Ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, perché la critica investiva la valutazione di merito delle risultanze tecniche; comunque la Corte d'appello non aveva ignorato il CTU, ma aveva condiviso il dato tecnico sulla limitata regolazione del macchinario, giudicandolo però non integrativo di un vizio giuridicamente rilevante ai fini del sinallagma contrattuale. Condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno si estende alle questioni che costituiscono presupposti logici e giuridici ineliminabili della decisione, ma non ai meri accertamenti di fatto contenuti nella motivazione se non sono stati oggetto di accertamento o fondamento decisorio indispensabile.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito da parte della Corte di cassazione.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito può valutare liberamente le risultanze istruttorie e disattendere il CTU purché dia adeguata motivazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la valutazione delle risultanze tecniche fosse comunque congrua.
art. 132 c.p.c.
La dedotta nullità per difetto di motivazione è stata esclusa, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e logicamente coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno si forma solo sull'accertamento che sia stato effettivamente oggetto di decisione o che costituisca premessa logico-giuridica indispensabile della statuizione finale; non basta un mero riferimento a fatti storici nella motivazione.
- Un fatto menzionato in una precedente sentenza può essere utilizzato solo come argomento probatorio o illustrativo senza acquistare efficacia di giudicato se non costituisce il fondamento necessario della decisione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, compresa la consulenza tecnica; la censura è ammissibile solo per errori di diritto, omesso esame nei limiti consentiti o motivazione giuridicamente apparente.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, ma deve indicare le ragioni del dissenso; se invece recepisce il dato tecnico e ne offre una diversa qualificazione giuridica, la censura che mira solo a una diversa lettura del materiale istruttorio è infondata.
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