Sentenza del 30/09/2016 n. 1710 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Enunciazione in decreto ingiuntivo di una notula professionale assoggettata ad Iva - Applicazione dell'imposta di registro su detto atto enunciato - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro di una notula professionale già assoggettata a IVA, quando tale documento viene enunciato e allegato a un decreto ingiuntivo soggetto a registrazione. Il contribuente sosteneva che l'imposta di registro fosse applicabile, per gli atti già soggetti a IVA, esclusivamente in caso d'uso, ossia quando l'atto viene volontariamente presentato per la registrazione e per essere utilizzato, non anche quando è richiamato o allegato a un diverso atto registrato.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima. L'enunciazione e l'allegazione della notula al decreto ingiuntivo, anche qualora la notula contribuisca a formarne parte integrante e sostanziale, non costituiscono caso d'uso ai fini dell'imposta di registro. Pertanto, sulla notula professionale già assoggettata a IVA non deve essere applicata anche l'imposta di registro per il solo fatto di essere stata enunciata nel decreto ingiuntivo.
Norme richiamate
Imposta di registro sugli atti soggetti a IVA e principio del caso d'uso
Per gli atti già assoggettati a IVA, l'imposta di registro può trovare applicazione solo nei casi previsti dalla legge, tra cui il caso d'uso. La mera enunciazione o allegazione dell'atto a un diverso documento soggetto a registrazione non equivale, di per sé, a presentazione volontaria dell'atto per la registrazione.
Massime di principio
- Un documento già assoggettato a IVA non diventa automaticamente soggetto anche a imposta di registro perché viene richiamato o allegato a un altro atto registrato.
- Il caso d'uso richiede, in linea generale, la presentazione volontaria dell'atto per ottenere la registrazione o per farlo valere, e non la sua semplice acquisizione o enunciazione all'interno di un altro atto.
- Quando una fattura o una notula professionale viene allegata a un decreto ingiuntivo per documentare il credito, tale allegazione non comporta necessariamente una nuova imposizione di registro sulla notula.
- Per valutare la debenza dell'imposta occorre distinguere tra l'autonoma registrazione dell'atto e il suo richiamo incidentale o funzionale in un diverso procedimento o documento.
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