Cassazione Penale, Sentenza n. 40705/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per truffa militare aggravata (omesso pagamento di utenze e tassa rifiuti dall'alloggio demaniale assegnato dal 3/9/2015 al giugno 2021). Il ricorrente deduce: (i) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per presunta rinnovazione selettiva e utilizzo di dichiarazioni non rinnovate; (ii) vizio di motivazione e travisamento delle prove, con particolare riguardo alla buona fede dell'imputato e alle omissioni/colpe dell'amministrazione militare; (iii) doglianza sul fatto che il "silenzio/inerzia" non costituisce di per sé artifici e raggiri necessari per la truffa (mancanza del quid pluris e del nesso causale tra artificio e danno).
La decisione
La Corte di legittimità valuta i tre motivi: respinge la censura (parziale) riguardante la rinnovazione istruttoria nella misura in cui la Corte d'appello aveva disposto l'esame di specifici testi e la difesa aveva tacitamente rinunciato ad altri; tuttavia accoglie i motivi sostanziali (secondo e terzo) ritenendo che, nella ricostruzione dell'appello, manchino gli "artifici e raggiri" necessari per integrare il reato di truffa. In particolare la Corte osserva che la condotta di Iannaccone è stata, nella sostanza, una "inerzia/silenzio" e un approfittamento di carenze organizzative e di controlli dell'amministrazione, senza elementi ulteriori di fraudolenza diretta e nesso causale tra artifici e conseguimento dell'ingiusto profitto. Sulla base di ciò la sentenza di condanna della Corte militare d'appello viene censurata e la decisione favorevole all'imputato (assoluzione o annullamento della condanna) risulta fondata in relazione all'insussistenza dell'elemento fraudolento; ne deriva tutela in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo, in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria per diversa valutazione di prove dichiarative, di rinnovare le prove dichiarative "decisive" assunte in primo grado; va intesa in maniera mirata e non come rinnovo integrale dell'intera istruttoria.
art. 195, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione delle dichiarazioni di terzi (de relato); utilizzata per valutare l'attendibilità delle testimonianze citate nella sentenza.
art. 230, cod. pen. milit. pace
Richiamato in relazione agli elementi costitutivi del reato militare contestato (natura del delitto e suoi requisiti specifici), con valutazione sull'elemento soggettivo e oggettivo richiesto.
art. 640, cod. pen. (giurisprudenza interpretativa)
Principi di diritto applicati per la nozione di truffa: gli "artifici e raggiri" possono consistere anche in silenzi maliziosi se inseriti in un contesto fraudolento che altera la volontà del soggetto passivo; tuttavia la semplice violazione di obblighi contrattuali o la mera approfittamento di errori/negoziazioni altrui non sono sufficienti senza il "quid pluris" di condotte attive o di occultamento intenzionale.
art. 111 Cost. / art. 6 par. 3 CEDU
Richiamati come principi costituzionali e convenzionali relativi al diritto di difesa e al giusto processo, richiedendo adeguata garanzia del contraddittorio nell'istruttoria d'appello.
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovare l'istruttoria ex art. 603 c.3-bis c.p.p. è circoscritto: il giudice d'appello deve riassumere solo le prove dichiarative specificamente indicate come "decisive" e oggetto di diversa valutazione, non l'intera istruttoria.
- La mera inerzia o il silenzio dell'esecutore di un contratto non costituiscono automaticamente "artifici e raggiri" punibili come truffa: è necessario un "quid pluris" (condotte ingannevoli attive o una strategia di occultamento) e il nesso causale tra la condotta e l'induzione in errore della parte lesa.
- Quando l'ingiusto profitto deriva dall'approfittamento di disfunzioni organizzative o da omissioni altrui (negligenza amministrativa), la responsabilità penale richiede elementi probatori che dimostrino la volontà fraudolenta dell'agente e non solo la sua omissione o passività.
- Il silenzio può integrare un "raggiro" solo se sussiste un obbligo informativo o di garanzia e il silenzio è parte di una condotta complessiva idonea ad influenzare la volontà della controparte; la violazione del principio di buona fede contrattuale da sola non basta per la sanzione penale.
- La difesa che, in appello, abbia tacitamente rinunciato alla rinnovazione di specifiche prove non può poi lamentare la violazione dell'art. 603 c.3-bis: la responsabilità processuale per la mancata richiesta di rinnovazione ricade sulle parti che non l'abbiano chiesta.
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