Sentenza n. 2583/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 4 marzo 2026 volta all'avvio e alla conclusione del procedimento di rideterminazione e aggiornamento delle rette del servizio socioassistenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestori di servizio socioassistenziale)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, esercenti il servizio di pubblica necessità relativo all'accoglienza di gestanti e donne con figli, hanno chiesto all'Assessorato regionale di avviare e concludere il procedimento per l'adeguamento delle rette, tenendo conto dell'andamento effettivo dei costi dei fattori produttivi e, in particolare, degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale della cooperazione sociale e dall'accordo sugli educatori socio-pedagogici. L'istanza traeva origine dalla precedente rideterminazione della tariffa mediante applicazione del solo indice ISTAT FOI, disposta in esecuzione di una sentenza del TAR che aveva annullato la precedente disciplina tariffaria. Dedotta l'illegittimità del silenzio, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, nonché il risarcimento del danno da ritardo. L'amministrazione ha chiesto il rinvio dell'udienza, istanza respinta per mancanza dei presupposti eccezionali e per l'assenza in atti della relazione richiamata. La questione centrale ha riguardato l'esistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza, senza che ciò implicasse un obbligo di accogliere la richiesta di aumento tariffario.
La decisione
Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso. Ha accertato l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza del 4 marzo 2026 e ha ordinato alla Regione di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso di qualsiasi contenuto, nel rispetto dei soli limiti conformativi derivanti dalla precedente sentenza del TAR n. 1185/2025. Il giudice ha escluso che l'amministrazione fosse obbligata ad accogliere automaticamente l'istanza o ad adeguare le rette in conseguenza dei rinnovi contrattuali: l'obbligo di provvedere non coincide con l'obbligo di riconoscere l'incremento richiesto, poiché la determinazione delle tariffe implica scelte sull'allocazione delle risorse e sull'organizzazione del servizio. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con termine di 30 giorni dalla richiesta di parte. La domanda risarcitoria non è stata definita nel merito, ma è stata rinviata alla trattazione in udienza pubblica del 15 dicembre 2026, poiché soggetta al rito ordinario. Le spese del giudizio sul silenzio sono state poste a carico della Regione e liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata
Il giudizio avverso il silenzio è stato deciso con sentenza in forma semplificata.
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto; decorso il termine sussidiario di 30 giorni senza provvedere, il silenzio è illegittimo.
art. 87, comma 1, c.p.a.
La domanda cumulata di risarcimento del danno deve essere trattata secondo il rito ordinario, con conseguente fissazione di un'udienza pubblica separata.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza può essere disposto soltanto in presenza di un caso eccezionale, non ravvisato dal giudice.
art. 115 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando un soggetto privato che gestisce prestazioni rese nell'ambito di un servizio pubblico presenta un'istanza circostanziata di aggiornamento delle tariffe, l'amministrazione competente ha l'obbligo di esaminarla e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2 l. 241/1990.
- L'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza di aggiornamento tariffario non comporta un automatismo nell'accoglimento della richiesta né impone il riconoscimento degli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi.
- La determinazione delle tariffe dei servizi socioassistenziali implica valutazioni amministrative sull'allocazione delle risorse pubbliche e sull'organizzazione del servizio; tali scelte non possono essere sostituite dal gestore privato mediante la pretesa di traslare automaticamente sulla finanza pubblica ogni incremento dei costi o delle retribuzioni.
- In caso di persistente inerzia dopo la condanna a provvedere, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare gli atti necessari in luogo dell'amministrazione inadempiente.
- La domanda risarcitoria proposta cumulativamente con l'azione avverso il silenzio, quando non sia definibile nel rito camerale, deve essere trattata secondo il rito ordinario e può essere rinviata a un'udienza pubblica successiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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