Cassazione Civile, Ordinanza n. 30730/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due società hanno proposto ricorso per regolamento di competenza contro la sentenza del Tribunale di Milano che, su eccezione della controparte, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo devoluta ad arbitro unico ICC una domanda di accertamento negativo della loro responsabilità extracontrattuale, proposta davanti al giudice ordinario in relazione a pretesi illeciti connessi a trattative successive a un Transfer Agreement del 2017. Le ricorrenti sostenevano che la clausola compromissoria non coprisse la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e che il mezzo di impugnazione corretto fosse il regolamento di competenza anche per il principio dell'apparenza, perché il tribunale aveva parlato di incompetenza e competenza arbitrale. La resistente replicava che la clausola arbitrale internazionale fosse ampia e comprendesse anche la lite, mentre il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del regolamento. La questione centrale era quindi se la sentenza impugnata avesse deciso una vera questione di competenza o, in sostanza, una questione di giurisdizione derivante da arbitrato internazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano non fosse una decisione sulla competenza in senso tecnico, ma una declinatoria di giurisdizione: il giudice di primo grado aveva accertato che la controversia rientrava in una clausola di arbitrato internazionale e, perciò, non apparteneva alla giurisdizione italiana. Di conseguenza, il mezzo corretto sarebbe stato l'appello, non il regolamento di competenza. La Corte ha inoltre escluso che ricorresse un affidamento tutelabile ex principio dell'apparenza, perché il tribunale non aveva qualificato in modo espresso o inequivoco la questione come di competenza; l'uso della terminologia della competenza era stato considerato atecnico e non decisivo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato come base della domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta in relazione alle condotte contestate nelle trattative successive al transfer agreement.
art. 1337 c.c.
Citato nella clausola arbitrale del transfer agreement come espressamente ricompreso nell'ambito delle controversie devolute agli arbitri; la Corte lo richiama solo per descrivere il contenuto della clausola interpretata dal tribunale.
art. 808-quater c.p.c.
Norma sull'interpretazione della convenzione di arbitrato; richiamata per affermare che, nel dubbio, la clausola si interpreta estensivamente, ma nell'ordinamento dell'arbitrato interno e con terminologia di competenza non decisiva per gli arbitrati internazionale o estero.
art. 808-bis c.p.c.
Richiamato dal tribunale e dalla Corte per chiarire che consente la devoluzione agli arbitri di controversie future relative a rapporti non contrattuali determinati; la Corte nega che ciò imponga un espresso richiamo alle liti extracontrattuali nelle clausole di arbitrato internazionale.
art. 819-ter c.p.c.
Evocato come norma del sistema dell'arbitrato di diritto interno; la Corte afferma che non disciplina l'arbitrato internazionale ed estero, che resta invece materia di giurisdizione.
art. 279 c.p.c.
Richiamato per sottolineare che le questioni di sola competenza si decidono con ordinanza; l'adozione della sentenza è stata letta come indizio della consapevolezza del tribunale di decidere una questione di giurisdizione.
art. 380-ter c.p.c.
Indicato come base della trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 807 c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti formali della convenzione di arbitrato per rapporti non contrattuali determinati, nel quadro dell'art. 808-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Menziionato nel dispositivo finale nel passaggio relativo al contributo unificato, senza ulteriori sviluppi argomentativi nel testo disponibile.
Massime di principio
- La devoluzione di una controversia a un arbitro internazionale o estero integra, sul piano del rapporto con il giudice statale, una questione di giurisdizione e non una mera questione di competenza interna; pertanto, la sentenza che la decide è impugnabile con appello e non con regolamento di competenza.
- Il principio dell'apparenza opera solo se il giudice qualifica espressamente o in modo inequivoco la questione come di competenza; in mancanza di una tale qualificazione, non si forma un affidamento tutelabile sul mezzo di impugnazione diverso da quello corretto.
- L'uso, nella motivazione, di termini come "competenza" o "incompetenza" non è di per sé decisivo quando la decisione, per contenuto e contesto, riguarda in realtà l'appartenenza della controversia alla giurisdizione statale o arbitrale internazionale.
- La clausola compromissoria ampia, specie se riferita a controversie derivanti da o connesse a un rapporto contrattuale e comprensiva anche di responsabilità ex art. 1337 c.c., può essere interpretata come idonea a ricomprendere anche controversie risarcitorie collegate al rapporto, senza necessità di un espresso richiamo a ogni possibile titolo di responsabilità extracontrattuale.
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