Sentenza n. 713/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2168 del 21.03.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle relative somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente Isabella Romano, unitamente ai propri procuratori, ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2168 del 21 marzo 2024. La sentenza, notificata al Ministero il 29 marzo 2024 e non impugnata, aveva riconosciuto alla docente, per le annualità indicate nel titolo, il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero all'emissione di buoni da euro 500 per ciascuna annualità e al pagamento delle spese legali. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità, per la docente ormai pensionata, di utilizzare la Carta, nonché la condanna alle spese. I procuratori hanno dichiarato sopravvenuto il pagamento delle proprie competenze professionali, chiedendo quindi di considerare tale posizione non più attuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo. Quanto ai procuratori, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo la loro dichiarazione di pagamento non sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere in assenza di documentazione, ma idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse. Quanto alla docente, il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria strettamente consequenziale alla ritardata esecuzione del giudicato civile, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. In assenza di elementi sulla permanenza della docente nel sistema scolastico, ha liquidato equitativamente il danno in euro 1.500, entro il limite del valore della Carta e salvo un eventuale maggior pregiudizio specificamente allegato e provato. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha verificato l'inottemperanza al giudicato, assegnato un termine per adempiere, previsto la nomina del commissario ad acta e applicato la penalità di mora.
art. 112, comma 3, c.p.a.
quanto all’azione ex art. 112 comma 3 c.p.a.
Consente di conoscere, nel giudizio di ottemperanza, la domanda risarcitoria consequenziale alla mancata o ritardata esecuzione del giudicato; il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione e liquidato equitativamente il danno.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di imporre una somma per ogni ulteriore violazione o inosservanza e per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al giudicato e alla mancata impugnazione, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta quale ausiliario del giudice.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica dell'inadempimento, che il titolo giudiziale sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Il giudice amministrativo può conoscere la domanda di risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione di un giudicato civile quando essa sia strettamente consequenziale al giudicato azionato in ottemperanza.
- Quando il danno da mancata o ritardata esecuzione della Carta elettronica del docente non sia specificamente provato nel suo maggiore ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente tenendo conto delle circostanze concrete e comunque entro il valore del beneficio, salvo prova di un pregiudizio ulteriore.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- La dichiarazione della parte sull'avvenuto pagamento, non accompagnata da documentazione idonea, non determina la cessazione della materia del contendere, ma può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
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