Cassazione Penale, Sentenza n. 26877/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si sia limitato a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio senza formulare censure rituali e puntuali idonee a configurare il travisamento della prova o un vizio logico-giuridico della motivazione. Perciò la decisione di merito (assoluzione dell'imputato e revoca delle statuizioni civili) è rimasta confermata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello denunciando violazione della legge penale, in particolare l'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), sostenendo il travisamento della prova. Si è lamentata la mancata considerazione del compendio probatorio nella sua interezza e, in particolare, l'assenza di un'argomentazione approfondita sull'esclusione della credibilità della persona offesa e l'omessa valutazione di elementi quali la deposizione del teste Andrea Eugenio Raise, il certificato medico, la querela dell'imputato e le osservazioni del medico che visitò la persona offesa (dott.ssa De Pasquale), con eccessivo affidamento alle sole deposizioni degli operatori di polizia.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma sulla valutazione della prova e sulla necessità di motivazione; la Corte ha ritenuto che non risultasse violata in modo tale da giustificare la cassazione perché mancavano censure specifiche sul travisamento probatorio
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio di motivazione come motivo di cassazione; la Corte ricorda che tale motivo richiede censure compiute e non la semplice richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Previsione procedurale che consente la presentazione di requisitorie o conclusioni scritte; nel caso è richiamata per documentare la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e delle conclusioni delle parti
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa valutazione delle prove: deve dimostrare il travisamento della prova indicando in modo specifico quali elementi probatori siano stati valutati in modo manifestamente erroneo
- La critica generica alla motivazione di merito, priva di puntuali riferimenti agli errori logico-giuridici o alle contraddizioni, è causa di inammissibilità del ricorso
- Per mettere in discussione l'attendibilità della persona offesa occorre indicare elementi concreti (contraddizioni, incongruenze documentali, dichiarazioni incompatibili) e non formule sintetiche
- Se la decisione d'appello si fonda su deposizioni ritenute centrali, il ricorso deve affrontare quei singoli elementi probatori e spiegare perché il loro apprezzamento sarebbe manifestamente illogico o arbitrario
- Le parti che impugnano devono distinguere tra errori di diritto o macroscopiche illogicità della motivazione (idonee alla cassazione) e la mera divergenza di giudizio sulla valutazione delle prove (che appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione)
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