Sentenza n. 7289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 22357/2025, che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego del 28 ottobre 2024 di riconoscimento del titolo spagnolo denominato «Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo», richiesto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di docente di sostegno nella scuola primaria (classe ADEE). In via preliminare, il Ministero ha dedotto che il docente aveva rinunciato il 19 giugno 2025 all’istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, e che tale rinuncia avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità del ricorso di primo grado. Ha inoltre contestato nel merito la sentenza, richiamando, tra l’altro, la pronuncia della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025 sulle cause riunite C-340/2024 e C-422/2024. L’appellato non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei sensi precisati in motivazione e ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado. La rinuncia documentata all’istanza di riconoscimento ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale del docente a ottenere l’annullamento del diniego. La sopravvenienza rileva anche se intervenuta dopo la decisione di primo grado, poiché il rapporto processuale resta unitario nei due gradi. Il Collegio ha precisato che la mancata considerazione della rinuncia da parte del TAR non rendeva erronea la sentenza: la dichiarazione non era emersa nel giudizio di primo grado e il Ministero avrebbe potuto depositarla in quel fascicolo. Il Ministero conservava interesse all’appello, perché la sentenza aveva annullato il suo provvedimento. Ad abundantiam, il Collegio ha ritenuto il ricorso originario comunque infondato nel merito: secondo la Corte di giustizia UE, gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di esaminare, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e non abbia carattere ufficiale in quello Stato. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della decisione appellata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, alla luce della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione di detto ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso di primo grado comporta la sua improcedibilità e, in appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo aveva accolto.
artt. 45 e 49 TFUE
in base alla quale gli artt. 45 e 49 TFUE si debbono interpretare nel senso che non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che – come nella fattispecie ora in esame – non sia legalmente riconosciuto da detto Stato e sia privo di carattere ufficiale nello Stato stesso
Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione estero che non sia legalmente riconosciuto e non abbia carattere ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche in appello, perché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio; se viene meno l’interesse concreto e attuale all’impugnazione originaria, la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso va annullata senza rinvio e il ricorso dichiarato improcedibile.
- La mancata emersione nel giudizio di primo grado di una circostanza sopravvenuta rilevante per l’interesse non rende erronea la decisione del TAR, se il giudice non poteva tenerne conto; la circostanza può nondimeno essere valutata in appello ai fini della persistente procedibilità del ricorso originario.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e sia privo di carattere ufficiale nello Stato di origine.
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