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Sentenza

Sentenza del 28/06/2021 n. 3281 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Cartella di pagamento - Lettera raccomandata a/r - Avviso di ricevimento - Garanzia dell'avvenuto ricevimento - Servizio postale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo l'assenza o l'irregolarità della relata di notifica e quindi l'inefficacia dell'atto impositivo

La decisione

la giurisprudenza ha ritenuto legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante invio diretto di lettera raccomandata A/R da parte dell'Agente per la riscossione; la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento (A/R). Non è necessaria la relata di notificazione in quanto l'ufficio postale, tramite l'avviso di ricevimento, garantisce l'avvenuta esecuzione della notifica. È inoltre posto a carico del Concessionario l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella unitamente alla relazione dell'avvenuta notificazione o all'avviso di ricevimento. Se la notifica è avvenuta a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973, si applicano le norme sul servizio postale e non le regole delle notifiche a mezzo giudiziario.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1

    d.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1

    consente la notifica della cartella di pagamento a mezzo posta; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento

  • l. 890/1982, art. 7

    richiamata in relazione alle norme sul servizio postale applicabili alle notifiche effettuate tramite poste

  • Cass. 26331/2014

    afferma che l'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale garantisce l'effettuata esecuzione della notifica e quindi supplisce alla relata

  • Cass. 8321/2013

    stabilisce l'obbligo per il Concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relativa prova di notificazione (relazione o avviso di ricevimento)

  • Cass. 3073/2017

    precisa che, quando la notifica dell'atto tributario è effettuata a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, comma 1, trovano applicazione le norme sul servizio postale e non le regole delle notifiche giudiziarie

  • Corte Cost. Ord. 104/2019 e Ord. 2/2020

    Corte Cost. Ord. 104/2019; Ord. 2/2020

    confermano l'orientamento secondo cui per le notifiche postali rilevano le regole del servizio postale e la documentazione rilasciata dalle poste (A/R/matrice) quale prova dell'avvenuta notifica

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento via raccomandata A/R da parte dell'Agente per la riscossione è valida e si perfeziona con la data indicata nell'avviso di ricevimento; la relata non è necessaria.
  • In caso di contestazione il soggetto resistente deve esibire l'avviso di ricevimento o la matrice/copia della cartella con la relazione di notificazione: l'assenza di tale documentazione rende la notifica difficilmente provabile.
  • Per le notifiche effettuate per posta si applicano le norme e le garanzie del servizio postale (es. A/R, firma dell'ufficio postale), non le regole delle notifiche giudiziarie (relata formale).
  • Il Concessionario ha l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella e la relativa prova di notifica; la mancata conservazione può indebolire la posizione del resistente in giudizio.
  • La data di decorrenza degli effetti della notifica (es. termini per impugnare, prescrizione) va calcolata dalla data risultante sull'avviso di ricevimento.
  • Se il destinatario nega di aver ricevuto l'atto, il giudice valuta la prova posta a carico del Concessionario (A/R, documentazione postale); l'A/R in genere costituisce prova fortemente idonea dell'avvenuta ricezione.
  • In fase di impugnazione è utile chiedere la produzione della matrice, della copia dell'atto con la relazione di notifica e dell'avviso di ricevimento, nonché eventuali registrazioni/postali che attestino il passaggio dell'atto.

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