Sentenza del 28/06/2021 n. 3281 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Lettera raccomandata a/r - Avviso di ricevimento - Garanzia dell'avvenuto ricevimento - Servizio postale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo l'assenza o l'irregolarità della relata di notifica e quindi l'inefficacia dell'atto impositivo
La decisione
la giurisprudenza ha ritenuto legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante invio diretto di lettera raccomandata A/R da parte dell'Agente per la riscossione; la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento (A/R). Non è necessaria la relata di notificazione in quanto l'ufficio postale, tramite l'avviso di ricevimento, garantisce l'avvenuta esecuzione della notifica. È inoltre posto a carico del Concessionario l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella unitamente alla relazione dell'avvenuta notificazione o all'avviso di ricevimento. Se la notifica è avvenuta a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973, si applicano le norme sul servizio postale e non le regole delle notifiche a mezzo giudiziario.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1
d.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1
consente la notifica della cartella di pagamento a mezzo posta; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento
l. 890/1982, art. 7
richiamata in relazione alle norme sul servizio postale applicabili alle notifiche effettuate tramite poste
Cass. 26331/2014
afferma che l'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale garantisce l'effettuata esecuzione della notifica e quindi supplisce alla relata
Cass. 8321/2013
stabilisce l'obbligo per il Concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relativa prova di notificazione (relazione o avviso di ricevimento)
Cass. 3073/2017
precisa che, quando la notifica dell'atto tributario è effettuata a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, comma 1, trovano applicazione le norme sul servizio postale e non le regole delle notifiche giudiziarie
Corte Cost. Ord. 104/2019 e Ord. 2/2020
Corte Cost. Ord. 104/2019; Ord. 2/2020
confermano l'orientamento secondo cui per le notifiche postali rilevano le regole del servizio postale e la documentazione rilasciata dalle poste (A/R/matrice) quale prova dell'avvenuta notifica
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento via raccomandata A/R da parte dell'Agente per la riscossione è valida e si perfeziona con la data indicata nell'avviso di ricevimento; la relata non è necessaria.
- In caso di contestazione il soggetto resistente deve esibire l'avviso di ricevimento o la matrice/copia della cartella con la relazione di notificazione: l'assenza di tale documentazione rende la notifica difficilmente provabile.
- Per le notifiche effettuate per posta si applicano le norme e le garanzie del servizio postale (es. A/R, firma dell'ufficio postale), non le regole delle notifiche giudiziarie (relata formale).
- Il Concessionario ha l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella e la relativa prova di notifica; la mancata conservazione può indebolire la posizione del resistente in giudizio.
- La data di decorrenza degli effetti della notifica (es. termini per impugnare, prescrizione) va calcolata dalla data risultante sull'avviso di ricevimento.
- Se il destinatario nega di aver ricevuto l'atto, il giudice valuta la prova posta a carico del Concessionario (A/R, documentazione postale); l'A/R in genere costituisce prova fortemente idonea dell'avvenuta ricezione.
- In fase di impugnazione è utile chiedere la produzione della matrice, della copia dell'atto con la relazione di notifica e dell'avviso di ricevimento, nonché eventuali registrazioni/postali che attestino il passaggio dell'atto.
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