Ordinanza n. 1038/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di “Revoca” del nulla osta al lavoro) Prot. Uscita N.0047664 del 04/02/2026 emesso dalla Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione - e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 14/10/2025, notificato in data 23/01/2026 (Prot. Uscita n. 0029098).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro adottata dalla Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro e gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa l’esistenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. È stata inoltre prospettata la questione della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; il giudice ha rilevato, in via cautelare, che la mansione prevista non rientrava tra quelle riconducibili alla Carta Blu UE per lavoro altamente qualificato e che, secondo una valutazione preliminare, mancavano ab origine i presupposti normativi per il perfezionamento della procedura, anziché trattarsi di una successiva interruzione o cessazione del rapporto di lavoro non imputabile al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione perché il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova su elementi capaci di modificare il processo decisionale dell’amministrazione; inoltre, il provvedimento impugnato appariva giustificato, poiché la mansione lavorativa non sembrava rientrare nell’ambito della Carta Blu UE per lavoro altamente qualificato. Il giudice ha altresì ritenuto, in sede cautelare, preclusa la pretesa al permesso per attesa occupazione, non risultando circostanze sopravvenute e non colpose determinanti l’interruzione o cessazione del rapporto, ma l’inesistenza originaria dei presupposti della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l’insussistenza dei presupposti necessari alla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Carta Blu UE
Il giudice ha ritenuto, in via preliminare, che la mansione cui il lavoratore sarebbe stato adibito non rientrasse tra quelle qualificabili come lavoro altamente qualificato ai fini della Carta Blu UE.
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
La pretesa è stata ritenuta cautelarmente preclusa quando non vi sia una cessazione o interruzione sopravvenuta e non colposa del rapporto, ma l’originaria mancanza dei presupposti della procedura.
Massime di principio
- In sede cautelare, la parte che chiede la sospensione di un provvedimento deve allegare e fornire almeno un principio di prova circa l’esistenza di elementi concretamente idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa.
- La revoca del nulla osta collegato alla Carta Blu UE può apparire giustificata, in sede cautelare, quando la mansione prevista non rientri tra quelle riferibili al lavoro altamente qualificato richiesto dalla disciplina applicabile.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere fondato su una cessazione sopravvenuta del rapporto di lavoro quando, invece, risulti — già in origine — l’inesistenza dei presupposti normativi necessari al perfezionamento della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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