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Sentenza

Sentenza n. 157/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 3.12.2025, sull’istanza di accesso della Immobiliare 22 S.r.l. del 3.11.2025;

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativi alle concessioni di sette posti auto pubblici riservati a persone con disabilità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, proprietaria dell’intero fabbricato condominiale sito in Potenza, ha chiesto al Comune l’ostensione delle ordinanze concessorie, delle istanze presentate dai beneficiari e della documentazione istruttoria relativa a sette posti auto pubblici situati davanti all’immobile, nonché l’indicazione dei dati anagrafici e degli indirizzi di residenza dei titolari dei contrassegni invalidi. La richiesta è stata motivata dall’incidenza delle concessioni sulle prerogative dominicali e sulla possibilità di parcheggio dei residenti dello stabile, in una zona caratterizzata da difficoltà di parcheggio. Formatosi il silenzio-rigetto, la società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari delle concessioni. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha rilevato che i beneficiari sono controinteressati e che la comunicazione dei loro dati anagrafici è necessaria sia per consentire la notificazione del ricorso sia per permettere loro di opporsi all’accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, senza definire nel merito la spettanza dell’accesso a tutta la documentazione richiesta. Ha ordinato al dirigente dell’Ufficio Manutenzione del Patrimonio e Viabilità del Comune di Potenza di comunicare l’istanza di accesso ai titolari dei sette contrassegni invalidi indicati dalla ricorrente, acquisendo le eventuali opposizioni ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 184/2006. Il dirigente dovrà quindi decidere con provvedimento espresso sull’istanza e depositarlo nel fascicolo processuale. Il Collegio si è riservato di adottare le statuizioni conseguenti all’esito del procedimento amministrativo e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Le spese sono state riservate al definitivo. La pronuncia ordina l’esecuzione degli adempimenti da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale avverso il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990

    deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti L. n. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale e i relativi presupposti, tra i quali la titolarità di una posizione qualificata e l’interesse all’ostensione.

  • art. 3 d.P.R. n. 184/2006

    come previsto dagli artt. 3 e 6 del DPR n. 184/2006

    Impone all’amministrazione di dare comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti individuati o facilmente individuabili come controinteressati.

  • art. 6 d.P.R. n. 184/2006

    come previsto dagli artt. 3 e 6 del DPR n. 184/2006

    Disciplina il procedimento di accesso e la possibilità per i controinteressati di presentare opposizione, che l’amministrazione deve acquisire prima di decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso, il giudice può disporre che l’amministrazione comunichi previamente la richiesta ai soggetti individuati come controinteressati e acquisisca le loro eventuali opposizioni, riservando la decisione definitiva sull’accesso all’esito di tale adempimento.
  • I beneficiari di provvedimenti amministrativi la cui documentazione è oggetto di accesso rivestono la qualità di controinteressati quando l’ostensione può incidere sulla loro riservatezza o sulla loro posizione giuridica; la loro partecipazione richiede che l’amministrazione renda disponibili i dati necessari alla comunicazione della richiesta e alla notificazione del ricorso.
  • La rappresentazione di una posizione qualificata e di un interesse concreto all’ostensione, connessi alla proprietà di un immobile direttamente inciso dagli effetti dei provvedimenti amministrativi contestati, è sufficiente a escludere l’inerzia dell’amministrazione e a giustificare l’ordine giudiziale di riesame espresso dell’istanza, nel rispetto del contraddittorio con i controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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