Cassazione Penale, Ordinanza n. 28070/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta per distrazione, contestata a titolo di concorso esterno. Il ricorrente, cessionario di due rami d'azienda della società fallita e già accomandante, ha sostenuto di essere estraneo alla distrazione patrimoniale e ha indicato nell'accomandatario, qualificato come mero prestanome nominato successivamente alla cessione, il soggetto su cui graverebbe la prova del pagamento del corrispettivo. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una doglianza di fatto, già adeguatamente esaminata e disattesa dai giudici di merito, e che il ricorrente non si fosse confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato gli indicatori del dolo del concorrente esterno nella bancarotta per distrazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla mancanza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è sufficiente da solo a giustificarne la concessione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216, comma 1, n. 2, 222, 223, comma 1, L. Fall.
Norme poste a base della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, contestata nella forma del concorso esterno.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi di segno positivo; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a fondarle.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, rendendo non sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Massime di principio
- Nel concorso esterno nella bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente consiste nella volontarietà dell'apporto causale alla condotta dell'intraneus, con la consapevolezza che tale apporto depaupera il patrimonio sociale a danno dei creditori; non è richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società, che può semmai rilevare come indice probatorio della rappresentazione della pericolosità della condotta.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto e delle prove quando la motivazione di merito abbia già affrontato in modo coerente e logicamente corretto le questioni dedotte.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche solo con l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; lo stato di incensuratezza non basta, da solo, a imporne il riconoscimento.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio o sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti sono inammissibili in cassazione.
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