Ordinanza n. 2947/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. 279213/25 del 29.12.2025 che, nell’annullare il precedente decreto di concessione, impegno e liquidazione prot. n. 269209 del 02/12/2025, ha disposto “la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 5 novembre 2024, prot. n. 0348825/24, e dall’Avviso pubblico prot. n. 0175262/25, a favore di n. 185 beneficiari indicati nella Tabella A che forma parte integrante del presente decreto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario e per un valore totale pari a € 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI/00 euro)”, nella parte in cui non include tra i beneficiari Toppe del Tesoro S.r.l. (identificata con l’ID 0205386/25) per la quale, rispetto al precedente decreto direttoriale prot. n. 269209/25, si rileva una riduzione della capienza residua sino a valore pari a zero a seguito del caricamento delle posizioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; - del precedente decreto direttoriale prot. n.0246291/25 del 3 ottobre pubblicato il 6 ottobre 2025 nella parte in cui, in via di “Annullamento e sostituzione del decreto prot. n. 0239412/25 del 17/09/2025”, inserisce Toppe del Tesoro Srl all’Allegato 1 tra le imprese ammesse al contributo di euro 300.000,00 con la dicitura “importo ridotto a seguito dell’applicazione del regime del de minimis” (come specificato nella colonna “Note” del medesimo Allegato 1”); - di ogni altro atto presupposto e, comunque, connesso, ove espresso o inteso nel senso che Toppe del Tesoro Srl e la relativa richiesta di contributo debba essere sottoposta all’applicazione del regime “de minimis”, ivi compresa la nota del RUP prot. n. 3928 del 15.1.2026 di riscontro alla richiesta di chiarimenti del 13.1.2026 e gli altri decreti direttoriali (sebbene poi autoannullati e sostituti dai suddetti decreti) di ammissione al contributo senza specificazione alcuna, nonché, in parte qua, l’art. 7, co. 2, dell’Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di concessione dei contributi che ha escluso la società dal beneficio per esaurimento della capienza residua del regime de minimis, nonché gli atti precedenti e presupposti che hanno assoggettato la domanda a tale regime
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale che, annullando e sostituendo un precedente decreto di concessione, non l'ha inclusa tra i beneficiari del contributo, rilevando l'azzeramento della capienza residua risultante dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Sono stati inoltre impugnati il precedente decreto che aveva ammesso la società al contributo con importo ridotto per effetto del regime de minimis, la nota del Responsabile Unico del Procedimento di riscontro a una richiesta di chiarimenti e ogni altro atto presupposto, nonché, in parte qua, l'art. 7, comma 2, dell'avviso pubblico. La ricorrente ha contestato, in sostanza, l'applicazione del regime de minimis alla propria domanda e l'esclusione dal contributo conseguente all'esaurimento della capienza dell'impresa unica; il testo dell'ordinanza non espone in modo analitico gli ulteriori vizi di legittimità dedotti.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione, ritenendo insussistente, allo stato del primo esame, un apprezzabile fumus boni iuris. La ricorrente non aveva barrato nel modulo di domanda la casella relativa alla selezione dell'opzione per gli aiuti di mera rilevanza locale, destinata a consentire l'esenzione dal regime de minimis in presenza delle condizioni previste dall'art. 7, comma 2, dell'avviso. Tale disposizione non presenta prima facie evidenti profili di illegittimità: con riferimento all'insieme dei gestori di impianti a fune operanti nella dorsale appenninica, non risultano ravvisabili i presupposti elaborati dalla Commissione europea per escludere la misura dalla nozione di aiuto di Stato. L'amministrazione ha inoltre documentato le verifiche sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, dalle quali è emerso l'esaurimento della capienza residua dell'impresa unica secondo la disciplina europea. Ogni ulteriore approfondimento è stato rinviato alla fase di merito. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo con il decreto impugnato, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero del turismo, secondo termini e modalità specificamente indicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate nei confronti delle amministrazioni resistenti; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di un apprezzabile fumus boni iuris.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente, per esigenze di celerità ed economia processuale, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 20 d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143
Costituisce la base normativa delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e aree sciistiche della dorsale appenninica.
art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025
Prevede le modalità rilevanti per la selezione dell'opzione relativa agli aiuti di mera rilevanza locale e per l'eventuale esenzione dal regime de minimis; in sede cautelare la disposizione non è apparsa manifestamente illegittima.
art. 87, paragrafo 1, TFUE
È richiamato quale parametro europeo per la nozione di aiuto di Stato; il TAR ha ritenuto prima facie non integrati i presupposti per escludere dalla nozione di aiuto di Stato la misura riferita all'insieme dei gestori di impianti a fune della dorsale appenninica.
Comunicazione della Commissione europea 2002/C 172/02
È richiamata quale prassi decisionale europea utile a valutare l'esclusione di una misura dalla nozione di aiuto di Stato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata selezione nel modulo di domanda dell'opzione prevista dall'avviso per ottenere l'esenzione dal regime de minimis può giustificare, prima facie, l'applicazione di tale regime, quando l'avviso subordini l'esenzione alla scelta dell'interessato e alla sussistenza di specifiche condizioni.
- La verifica dell'esaurimento della capienza residua dell'impresa unica, risultante dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e adeguatamente documentata dall'amministrazione, costituisce elemento idoneo a sorreggere in sede cautelare l'esclusione o la mancata concessione di un contributo assoggettato al regime de minimis.
- L'esclusione dalla nozione di aiuto di Stato richiede, anche per misure destinate a operatori di uno specifico settore, la sussistenza dei presupposti elaborati dalla prassi della Commissione europea; in assenza di tali presupposti non è manifestamente illegittima l'applicazione del regime de minimis.
- Quando i destinatari di un provvedimento di concessione di contributi sono numerosi e potenzialmente controinteressati, il giudice può disporre già nella fase cautelare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, per assicurare la trattazione del merito a contraddittorio integro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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