Ordinanza n. 1168/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio relativo alle richieste di pagamento dei canoni demaniali marittimi per gli anni 2021, 2022 e 2023 e all’accertamento della natura non pertinenziale dei beni e degli impianti presenti sull’area concessa
Esito
La controversia
La concessionaria aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a., contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio dopo la mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla decisione della Corte di giustizia UE dell’11 luglio 2024, resa sulla questione pregiudiziale che aveva determinato la sospensione impropria del processo. L’opponente sosteneva che il termine previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. non fosse decorso perché né le parti del giudizio nazionale né i loro difensori avevano partecipato al procedimento europeo o ricevuto una comunicazione individuale della sentenza; invocava un’interpretazione letterale della disposizione, anche in considerazione dell’assenza di indicazioni nell’ordinanza di sospensione e di comunicazioni della Segreteria, e deduceva che imporre un monitoraggio indefinito delle pubblicazioni europee avrebbe compromesso il diritto di difesa. In prossimità della camera di consiglio, la società ha però dichiarato di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con le amministrazioni, ha rinunciato al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che, nelle ipotesi di sospensione impropria dovuta a una questione pregiudiziale europea, il termine per chiedere la prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della decisione della Corte di giustizia, coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza necessità di comunicazione individuale. Nel caso concreto la sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, era stata pubblicata il 2 settembre 2024; da tale data decorrevano i novanta giorni per l’istanza di fissazione dell’udienza. La mancata presentazione tempestiva dell’istanza rendeva quindi legittima la declaratoria di estinzione, e l’opposizione sarebbe stata respinta; era irrilevante che l’ordinanza di sospensione non avesse indicato un termine per la prosecuzione. Il Collegio non ha tuttavia deciso nel merito l’opposizione, prendendo atto che la rinuncia al ricorso sopravvenuta integrava rinuncia anche all’opposizione. Spese della fase compensate, tenuto conto della richiesta congiunta.
Norme richiamate
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione
In caso di sospensione impropria per una questione pregiudiziale europea, il termine di novanta giorni decorre dalla pubblicazione della decisione della Corte di giustizia nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, quale forma di conoscenza legale, anche senza comunicazione individuale alle parti.
art. 85, commi 3, 4, 5 e 6, c.p.a.
che la sopraggiunta rinuncia al ricorso integra una rinuncia all’opposizione al decreto presidenziale di estinzione del giudizio, di cui a questo punto il Collegio non può che prendere atto
La rinuncia sopravvenuta al ricorso principale è stata considerata dal Collegio anche rinuncia all’opposizione contro il decreto presidenziale di estinzione, con conseguente presa d’atto senza decisione di merito sull’opposizione.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
l’omessa tempestiva presentazione dell’istanza ha legittimamente dato luogo alla dichiarazione di estinzione del giudizio
La mancata presentazione entro il termine perentorio dell’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso giustifica la declaratoria di estinzione.
art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
essendosi nella circostanza espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 luglio 2024 (causa C-598/22), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie C) del 2 settembre 2024 – data da cui (ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 cod.proc.amm. e dell’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia) decorrevano i novanta giorni per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio –
In combinato disposto con l’art. 80 c.p.a., la pubblicazione della decisione europea individua il momento dal quale decorre il termine di novanta giorni per la prosecuzione del giudizio sospeso.
Massime di principio
- Quando un processo amministrativo è sospeso in via impropria in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, il termine per chiederne la prosecuzione decorre dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia necessaria una comunicazione individuale alle parti del giudizio nazionale.
- La mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla pubblicazione della decisione che fa venir meno la causa della sospensione impropria, legittima la declaratoria di estinzione del giudizio; non è necessario che l’ordinanza di sospensione indichi il termine o le modalità di prosecuzione.
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