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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41399/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Patania ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Sosteneva che gli elementi a suo carico relativi all'omicidio di Davide Fortuna erano già desumibili dagli atti del procedimento 'Gringia' (ordinanza del 11/12/2012) — in particolare dalle dichiarazioni di Vasvi Beluli e di Arben Ibrahimi — e che, quindi, doveva operare la retrodatazione (meccanismo della cosiddetta "contestazione a catena"). Ha inoltre censurato la valutazione del Tribunale del riesame circa l'onere probatorio della difesa e l'esclusione della ricorrenza dei presupposti per la retrodatazione, nonché la mancata valorizzazione della connessione qualificata fra i fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale del riesame: le due ordinanze cautelari (11/12/2012 e 24/04/2024) sono relative a procedimenti formalmente distinti (iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.), non essendo possibile qualificare come "stesso procedimento" sulla base della sola connessione sostanziale. Anche ove si considerasse la connessione qualificata, il Tribunale ha valutato correttamente che gli elementi disponibili al momento della prima ordinanza non erano dotati della specifica significanza processuale idonea a fondare la misura cautelare per l'omicidio di Fortuna: gli elementi decisivi (dichiarazioni dei collaboratori Comito e Figliuzzo del 2021) sono sopravvenuti e hanno costituito il nucleo dei gravi indizi che hanno portato alla misura del 2024. La Corte ha quindi confermato l'esclusione della retrodatazione e ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare in caso di più ordinanze: la retrodatazione opera automaticamente se le ordinanze sono emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto o per fatti connessi (primo periodo); se i procedimenti sono diversi, la retrodatazione richiede che i fatti della successiva ordinanza fossero desumibili dagli atti già al momento del rinvio a giudizio per il primo procedimento (secondo periodo).

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Riguarda la connessione tra reati; la connessione qualificata può giustificare il trattamento unitario ai fini della retrodatazione solo se ricorre la fattispecie prevista dall'art. 297, comma 3, nelle modalità indicate dalla giurisprudenza.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La determinazione formale dell'identità o della diversità dei procedimenti ai fini dell'art. 297 si ricava dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335; la mera connessione sostanziale non è sufficiente a qualificare come "stesso procedimento".

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello contro le ordinanze che rigettano istanze in materia di misure cautelari; qui l'appello ex art. 310 è stato valutato dal Tribunale del riesame.

  • Corte costituzionale, sent. n. 408/2005

    Ha integrato la disciplina della retrodatazione (soprattutto con riguardo a separazione dei procedimenti) chiarendo limiti e condizioni in cui la retrodatazione può essere riconosciuta anche tra procedimenti diversi.

  • Art. 306 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alla disciplina processuale sulle misure cautelari e garanzie procedurali connesse; nel contesto è stato citato insieme ad altri principi procedurali.

  • Art. 111 Cost.

    Richiama i principi di ragionevole durata del processo e garanzie difensive, richiamati in rapporto alle questioni di retrodatazione e durata della custodia cautelare.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Rahulia, Librato, Cavallo)

    Fornisce i criteri interpretativi sull'ambito applicativo dell'art. 297 comma 3: distingue le diverse ipotesi (stesso procedimento vs procedimenti diversi) e chiarisce come valutare la desumibilità dagli atti e la nozione di procedimento.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (contestazione a catena) è fondamentale stabilire se le ordinanze sono state emesse nello stesso procedimento in senso formale (iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.). La sola connessione sostanziale fra i fatti non basta.
  • Se le ordinanze sono state emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione opera solo se gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento: non è sufficiente la semplice conoscenza di eventi, ma occorre un compendio indiziario dotato di specifica significanza processuale e idoneità a giustificare la misura cautelare.
  • La nozione di 'desumibilità dagli atti' richiede la presenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; dichiarazioni non circostanziate o prive di riscontro oggettivo difficilmente bastano.
  • La valutazione sulla sussistenza della connessione qualificata e sulla desumibilità dagli atti è questione di merito riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti della logicità, coerenza e non contraddittorietà della motivazione.
  • Per vincere su queste questioni difensive è necessario produrre elementi specifici, concreti e documentali (dichiarazioni circostanziate, riscontri oggettivi, atti investigativi formali) che dimostrino sia la natura unitaria del procedimento sia la pregnanza indiziaria anteriore alla prima ordinanza.
  • La separazione formale dei procedimenti può far venir meno l'automaticità della retrodatazione; la retrodatazione non si riconosce se la separazione non è frutto di una scelta arbitraria del pubblico ministero finalizzata a dilatare i termini custodiali.

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