Cassazione Penale, Sentenza n. 19950/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di sorveglianza del 12/06/2025 che aveva rigettato la richiesta di misura alternativa alla detenzione avanzata da El Issaoui. Il difensore di fiducia, avv. Antonio Ranieli, aveva inviato via PEC il 02/06/2025 un'istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale; l'altro difensore di fiducia aveva precedentemente rinunciato al mandato. Nonostante ciò il Tribunale ha celebrato l'udienza con difensore d'ufficio senza dar conto dell'istanza di rinvio e ha emesso il provvedimento di rigetto. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per difetto di assistenza e nullità degli atti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche al procedimento di sorveglianza e che il legittimo impedimento del difensore, comunicato tempestivamente (anche via PEC), costituisce causa di rinvio che il giudice deve esaminare e decidere. L'omessa valutazione dell'istanza ha determinato il difetto di assistenza e la nullità assoluta dell'udienza e del provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma di legittimazione del ricorso per cassazione utilizzata per dedurre la violazione delle norme sul contraddittorio e nullità degli atti
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità assoluta derivante dal difetto di assistenza del difensore
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata come causa di nullità degli atti compiuti in violazione del diritto alla difesa
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Applicata anche al procedimento di sorveglianza: dispone che il giudice deve rinviare l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento e tale impedimento, tempestivamente comunicato (anche via PEC), deve essere valutato dal giudice
Massime di principio
- Il legittimo impedimento del difensore, se comunicato tempestivamente (anche mediante PEC), costituisce causa di rinvio anche nei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza; il giudice deve sempre esaminare e decidere espressamente sull'istanza di rinvio.
- La mera nomina di un difensore d'ufficio e la prosecuzione dell'udienza senza pronunciarsi sull'istanza di rinvio non compensano l'omessa valutazione del legittimo impedimento e può determinare la nullità assoluta degli atti ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- In presenza di più difensori, la rinuncia di uno e l'impedimento dell'altro impongono al giudice particolare cautela: se il difensore rimasto comunica tempestivamente l'impedimento, il giudice deve motivare l'eventuale rifiuto di rinviare.
- La comunicazione tramite posta elettronica certificata è idonea a provare e rendere conoscibile il legittimo impedimento; è pertanto buona prassi per il difensore documentare e conservare la trasmissione.
- In caso di omissione del giudice, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; il difensore deve eccepire tempestivamente la nullità per difetto di assistenza.
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