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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19950/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di sorveglianza del 12/06/2025 che aveva rigettato la richiesta di misura alternativa alla detenzione avanzata da El Issaoui. Il difensore di fiducia, avv. Antonio Ranieli, aveva inviato via PEC il 02/06/2025 un'istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale; l'altro difensore di fiducia aveva precedentemente rinunciato al mandato. Nonostante ciò il Tribunale ha celebrato l'udienza con difensore d'ufficio senza dar conto dell'istanza di rinvio e ha emesso il provvedimento di rigetto. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per difetto di assistenza e nullità degli atti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche al procedimento di sorveglianza e che il legittimo impedimento del difensore, comunicato tempestivamente (anche via PEC), costituisce causa di rinvio che il giudice deve esaminare e decidere. L'omessa valutazione dell'istanza ha determinato il difetto di assistenza e la nullità assoluta dell'udienza e del provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma di legittimazione del ricorso per cassazione utilizzata per dedurre la violazione delle norme sul contraddittorio e nullità degli atti

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla nullità assoluta derivante dal difetto di assistenza del difensore

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata come causa di nullità degli atti compiuti in violazione del diritto alla difesa

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Applicata anche al procedimento di sorveglianza: dispone che il giudice deve rinviare l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento e tale impedimento, tempestivamente comunicato (anche via PEC), deve essere valutato dal giudice

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore, se comunicato tempestivamente (anche mediante PEC), costituisce causa di rinvio anche nei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza; il giudice deve sempre esaminare e decidere espressamente sull'istanza di rinvio.
  • La mera nomina di un difensore d'ufficio e la prosecuzione dell'udienza senza pronunciarsi sull'istanza di rinvio non compensano l'omessa valutazione del legittimo impedimento e può determinare la nullità assoluta degli atti ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
  • In presenza di più difensori, la rinuncia di uno e l'impedimento dell'altro impongono al giudice particolare cautela: se il difensore rimasto comunica tempestivamente l'impedimento, il giudice deve motivare l'eventuale rifiuto di rinviare.
  • La comunicazione tramite posta elettronica certificata è idonea a provare e rendere conoscibile il legittimo impedimento; è pertanto buona prassi per il difensore documentare e conservare la trasmissione.
  • In caso di omissione del giudice, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; il difensore deve eccepire tempestivamente la nullità per difetto di assistenza.

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