Sentenza del 19/02/2020 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposta Ipotecaria - Atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di rateazione per debito tributario in favore dell'Agenzia delle Entrate - Concessione "nell'interesse dello Stato"- Esclusione - Esenzione - Inapplicabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione dall'imposta ipotecaria prevista dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990 a un atto di concessione di ipoteca volontaria sottoscritto dal contribuente a garanzia della rateazione di un debito tributario. Il contribuente (e il notaio rogante) avevano chiesto la registrazione in misura fissa e l'esenzione sostenendo che la formalità fosse stata eseguita "nell'interesse dello Stato"; l'Agenzia delle Entrate ha invece liquidato l'imposta ritenendo che l'iscrizione ipotecaria fosse posta nell'interesse del debitore (privato) e non dello Stato, e quindi non esente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione (Collegio) ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondate le censure del notaio in ordine a presunta nullità dell'atto, difetto di motivazione e violazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990. Il Collegio ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, sia norma agevolativa di stretta interpretazione e non applicabile quando la formalità (l'iscrizione ipotecaria) è richiesta nell'interesse del debitore che beneficia della rateazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile, ex art. 57 D.Lgs. 546/92, l'eccezione sollevata per la prima volta in appello relativa alla qualifica del soggetto firmatario dell'avviso. Condanna alle spese a carico dell'appellante.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 347/1990, art. 1, comma 2
formalità eseguite nell'interesse dello Stato
È una norma di esenzione fiscale (agevolativa) di portata eccezionale e di stretta interpretazione: l'esenzione dall'imposta ipotecaria opera solo se la formalità è realmente eseguita nell'interesse dello "Stato-persona"; non si applica quando la formalità è posta nell'interesse del debitore privato che beneficia della rateizzazione.
D.Lgs. n. 462/1997, art. 3-bis, comma 1
Norma che disciplina la rateazione del debito tributario e giustifica la necessità da parte del contribuente di offrire garanzie (es. ipoteca) per ottenere la dilazione.
D.Lgs. n. 347/1990, art. 13, comma 2
Richiamato dall'Amministrazione per stabilire il momento e la misura dell'imposta dovuta in relazione alle formalità ipotecarie; conferma l'obbligo di versamento dell'imposta quando la condizione di esenzione non ricorre.
D.P.R. 308/2000, art. 6, comma 2
Richiamato nell'avviso di liquidazione in relazione al momento dell'applicazione dell'imposta: conferma gli obblighi tributari connessi alla richiesta della formalità ipotecaria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Norma invocata riguardo ai requisiti di motivazione della decisione giurisdizionale; il Collegio ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado sufficiente ai sensi di tale disposizione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Prevede l'inammissibilità di eccezioni e difese proposte per la prima volta in appello; applicata per escludere una questione sollevata solo in questa sede (qualifica del firmatario dell'avviso).
CPC, art. 112
Richiamato dall'appellante in tema di motivazione della decisione; il Collegio ha ritenuto che non vi fosse vizio di motivazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 938/2009, n. 11451/2005, n. 27289/2017, n. 28681/2018)
"Il termine Stato... deve intendersi riferito allo 'Stato-persona'"
La giurisprudenza di legittimità conferma che le esenzioni (registro, ipotecaria, catastale, bollo) devono essere interpretate restrittivamente e che il riferimento a "Stato" non comprende automaticamente altri enti pubblici o situazioni in cui il vantaggio è esclusivamente del contribuente.
Massime di principio
- Le norme di esenzione fiscale (agevolative) vanno interpretate in senso restrittivo: l'applicazione dell'esenzione richiede che il caso rientri espressamente nei termini della norma.
- L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 347/1990 si applica solo quando la formalità è posta nell'interesse dello 'Stato-persona' (ossia dello Stato come creditore/ente statale), non quando la formalità è richiesta nell'interesse del debitore privato che ottiene la rateazione.
- Se la garanzia (es. ipoteca volontaria) è prestata dal debitore per ottenere un vantaggio personale (rateazione), l'interesse predominante è privato e non ricorre l'esenzione ipotecaria.
- L'avviso di liquidazione è valido se fornisce al contribuente gli elementi essenziali della pretesa (petitum e causa petendi); non è necessario che contenga una motivazione ampia se comunque consente di comprendere chiaramente la pretesa impositiva.
- Non è possibile introdurre in appello eccezioni nuove che non siano state sollevate in primo grado (art. 57 D.Lgs. 546/92); tali eccezioni sono inammissibili.
- La qualificazione del termine 'Stato' nelle disposizioni fiscali è restrittiva: non tutte le amministrazioni o enti pubblici possono essere considerati 'Stato' ai fini delle esenzioni previste a favore dello Stato.
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