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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposta Ipotecaria - Atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di rateazione per debito tributario in favore dell'Agenzia delle Entrate - Concessione "nell'interesse dello Stato"- Esclusione - Esenzione - Inapplicabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione dall'imposta ipotecaria prevista dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990 a un atto di concessione di ipoteca volontaria sottoscritto dal contribuente a garanzia della rateazione di un debito tributario. Il contribuente (e il notaio rogante) avevano chiesto la registrazione in misura fissa e l'esenzione sostenendo che la formalità fosse stata eseguita "nell'interesse dello Stato"; l'Agenzia delle Entrate ha invece liquidato l'imposta ritenendo che l'iscrizione ipotecaria fosse posta nell'interesse del debitore (privato) e non dello Stato, e quindi non esente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione (Collegio) ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondate le censure del notaio in ordine a presunta nullità dell'atto, difetto di motivazione e violazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990. Il Collegio ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, sia norma agevolativa di stretta interpretazione e non applicabile quando la formalità (l'iscrizione ipotecaria) è richiesta nell'interesse del debitore che beneficia della rateazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile, ex art. 57 D.Lgs. 546/92, l'eccezione sollevata per la prima volta in appello relativa alla qualifica del soggetto firmatario dell'avviso. Condanna alle spese a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 347/1990, art. 1, comma 2

    formalità eseguite nell'interesse dello Stato

    È una norma di esenzione fiscale (agevolativa) di portata eccezionale e di stretta interpretazione: l'esenzione dall'imposta ipotecaria opera solo se la formalità è realmente eseguita nell'interesse dello "Stato-persona"; non si applica quando la formalità è posta nell'interesse del debitore privato che beneficia della rateizzazione.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 3-bis, comma 1

    Norma che disciplina la rateazione del debito tributario e giustifica la necessità da parte del contribuente di offrire garanzie (es. ipoteca) per ottenere la dilazione.

  • D.Lgs. n. 347/1990, art. 13, comma 2

    Richiamato dall'Amministrazione per stabilire il momento e la misura dell'imposta dovuta in relazione alle formalità ipotecarie; conferma l'obbligo di versamento dell'imposta quando la condizione di esenzione non ricorre.

  • D.P.R. 308/2000, art. 6, comma 2

    Richiamato nell'avviso di liquidazione in relazione al momento dell'applicazione dell'imposta: conferma gli obblighi tributari connessi alla richiesta della formalità ipotecaria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Norma invocata riguardo ai requisiti di motivazione della decisione giurisdizionale; il Collegio ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado sufficiente ai sensi di tale disposizione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Prevede l'inammissibilità di eccezioni e difese proposte per la prima volta in appello; applicata per escludere una questione sollevata solo in questa sede (qualifica del firmatario dell'avviso).

  • CPC, art. 112

    Richiamato dall'appellante in tema di motivazione della decisione; il Collegio ha ritenuto che non vi fosse vizio di motivazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 938/2009, n. 11451/2005, n. 27289/2017, n. 28681/2018)

    "Il termine Stato... deve intendersi riferito allo 'Stato-persona'"

    La giurisprudenza di legittimità conferma che le esenzioni (registro, ipotecaria, catastale, bollo) devono essere interpretate restrittivamente e che il riferimento a "Stato" non comprende automaticamente altri enti pubblici o situazioni in cui il vantaggio è esclusivamente del contribuente.

Massime di principio

  • Le norme di esenzione fiscale (agevolative) vanno interpretate in senso restrittivo: l'applicazione dell'esenzione richiede che il caso rientri espressamente nei termini della norma.
  • L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 347/1990 si applica solo quando la formalità è posta nell'interesse dello 'Stato-persona' (ossia dello Stato come creditore/ente statale), non quando la formalità è richiesta nell'interesse del debitore privato che ottiene la rateazione.
  • Se la garanzia (es. ipoteca volontaria) è prestata dal debitore per ottenere un vantaggio personale (rateazione), l'interesse predominante è privato e non ricorre l'esenzione ipotecaria.
  • L'avviso di liquidazione è valido se fornisce al contribuente gli elementi essenziali della pretesa (petitum e causa petendi); non è necessario che contenga una motivazione ampia se comunque consente di comprendere chiaramente la pretesa impositiva.
  • Non è possibile introdurre in appello eccezioni nuove che non siano state sollevate in primo grado (art. 57 D.Lgs. 546/92); tali eccezioni sono inammissibili.
  • La qualificazione del termine 'Stato' nelle disposizioni fiscali è restrittiva: non tutte le amministrazioni o enti pubblici possono essere considerati 'Stato' ai fini delle esenzioni previste a favore dello Stato.

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