Ordinanza n. 111/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro (codice pratica P-PU/L/Q/2025/100157) in data 6 febbraio 2026, e notificato via pec al domicilio della ricorrente in pari data, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore signor Saini Sonu in data 23 maggio 2025 su istanza del richiedente signor Caroni Matteo prodotta in data 12 febbraio 2025; nonché di ogni altro atto amministrativo antecedente e conseguente comunque connesso o collegato anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero per parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro sulla congruità dell’assunzione rispetto alla forza lavoro e alla capacità economica dell’impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pesaro che aveva revocato il nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, rilasciato su istanza del datore di lavoro. La revoca si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro, secondo cui l’assunzione di ulteriore forza lavoro non sarebbe stata congrua rispetto alla forza lavoro già impiegata e alla capacità economica dell’impresa, valutata in base al fatturato, ai redditi dichiarati nell’asseverazione e agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa. La ricorrente ha prodotto una situazione contabile al 31 dicembre 2025 e un’asseverazione dalle quali sembrerebbe emergere una situazione economica complessivamente solida. Ha inoltre contestato, in sostanza, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, poiché l’atto non chiariva se la valutazione della capacità reddituale fosse stata svolta considerando anche fattori dinamici, quali le prospettive future di crescita nel settore, il volume d’affari, la solidità economica complessiva nel tempo e la capacità di sostenere l’assunzione in relazione alla tipologia e alla durata del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione definitiva degli effetti dell’atto, ma ai fini di un riesame amministrativo. Il Collegio ha rilevato che, a fronte del parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro, la documentazione prodotta in giudizio sembrava indicare una situazione economica complessivamente solida dell’impresa. Ha inoltre evidenziato che dalla motivazione del provvedimento non risultava se l’Amministrazione avesse valutato la capacità economica secondo una prospettiva dinamica e complessiva, considerando le prospettive di crescita, il volume d’affari, la solidità nel tempo e la concreta sostenibilità dell’assunzione in rapporto alla sua tipologia e durata. È stato quindi disposto un riesame in contraddittorio con gli interessati, da effettuarsi entro 30 giorni, volto a verificare tali condizioni e ogni altro elemento utile emerso nel procedimento. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata accordata ai fini del riesame amministrativo in contraddittorio.
Massime di principio
- Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, l’Amministrazione non può limitarsi a un esame statico fondato esclusivamente su fatturato, redditi dichiarati e impegni retributivi e assicurativi, ma deve considerare, ove rilevanti, anche la complessiva solidità economica dell’impresa nel tempo, il volume d’affari, le prospettive di crescita nel settore e la sostenibilità dell’assunzione in relazione alla tipologia e alla durata del rapporto.
- Quando la documentazione prodotta dall’interessato evidenzia una situazione economica potenzialmente incompatibile con la valutazione negativa posta a base della revoca del nulla osta, il provvedimento deve rendere comprensibili gli elementi istruttori e i criteri con cui l’Amministrazione ha escluso tale capacità economica.
- In sede cautelare, qualora emergano carenze nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro, il giudice amministrativo può accogliere la domanda disponendo un riesame in contraddittorio entro un termine determinato, senza sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione discrezionale degli elementi economici.
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