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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14143/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato, in espiazione di pena determinata da provvedimento di cumulo, aveva chiesto l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza ritenendo ostativa l'assenza di resipiscenza, di consapevolezza del disvalore dei fatti e di una sufficiente disponibilità a intraprendere un percorso trattamentale, reputando tali elementi prevalenti rispetto alla dedotta attività lavorativa e alla situazione familiare. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, in particolare inosservanza degli artt. 147 c.p. e 47-ter ord. pen., travisamento dei fatti e degli atti, abnormità, violazione degli artt. 24 e 27 Cost., violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano in larga parte meramente fattuali e non si confrontavano specificamente con la ratio decidendi del provvedimento di merito. Ha ritenuto non illogica né contraddittoria la motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale valorizzando l'assenza di resipiscenza, di rivisitazione critica della condotta e di collaborazione nel percorso trattamentale come elementi incompatibili con la prognosi favorevole richiesta per la concessione del beneficio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 147 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma non sviluppato in modo tale da scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla misura alternativa, ma la Corte non ravvisa vizi idonei a censurare la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza.

  • art. 24 Cost.

    Dedotto dal ricorrente a sostegno della lamentata violazione del diritto di difesa, senza accoglimento.

  • art. 27 Cost.

    Dedotto dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena, ma non ritenuto decisivo rispetto alla valutazione negativa sulla prognosi di reinserimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il provvedimento che decide sull'affidamento in prova, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in doglianze generiche, prive di confronto puntuale con la motivazione posta a base del diniego.
  • La concessione dell'affidamento in prova richiede una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato; l'assenza di resipiscenza, di consapevolezza del disvalore del fatto e di disponibilità a partecipare al percorso trattamentale può legittimamente fondare il rigetto dell'istanza.
  • Il giudice di sorveglianza dispone di un significativo margine di discrezionalità nella valutazione complessiva dei presupposti del beneficio, purché la motivazione sia coerente, non contraddittoria e sorretta da elementi fattuali specifici.
  • La mera allegazione di elementi favorevoli, come attività lavorativa o situazione familiare positiva, non è di per sé sufficiente a superare una valutazione negativa centrata sulla mancanza di concreta revisione critica e sulle residue esigenze di affidabilità del condannato.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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