Cassazione Penale, Sentenza n. 47727/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila (02/09/2024) che aveva rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del G.I.P. di Pescara (08/07/2024) con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Capuano per il reato di truffa aggravata. Il ricorrente deduce carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione poiché, a suo avviso, gli elementi investigativi (tabulati telefonici, analisi delle celle agganciate, messaggi scambiati e tempi di trasmissione) dimostravano il coinvolgimento di Capuano nelle truffe contestate. Sostiene quindi che i giudici del merito avrebbero dato una valutazione erronea o insufficiente degli elementi probatori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dal Procuratore consistessero in una rivalutazione alternativa delle risultanze investigative, tipica della fase di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i limiti del controllo di cassazione: verifica della conformità alla legge e del vizio di motivazione limitatamente alle ipotesi tassative di carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà. Ha precisato il significato di tali vizi (carenza come assenza della motivazione o sua mera apparenza; illogicità manifesta individuabile con immediatezza e riconducibile a violazione di massime di esperienza o leggi scientifiche; contraddittorietà quando la motivazione sia inconciliabile con atti processuali specifici che ne determinano il crollo). Poiché il ricorso proponeva una diversa valutazione dei fatti e non ha dimostrato uno dei vizi tassativi della motivazione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (decisione del 14/11/2024).
Norme richiamate
Codice di procedura penale (principi sul sindacato di legittimità e sulla motivazione)
La Corte applica il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentita la rinnovazione della valutazione delle prove fatta dai giudici di merito; il controllo è limitato alla verifica di conformità alle norme e alla presenza dei vizi tassativi della motivazione (carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che impugni il rigetto di una misura cautelare promosso dal pubblico ministero non può avere successo se si limita a offrire una ricostruzione alternativa delle prove: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti.
- Per vincere in sede di legittimità bisogna dimostrare uno dei vizi tassativi della motivazione (carenza, manifesta illogicità individuabile con immediatezza, contraddittorietà con atti processuali fondamentali), non semplicemente sostenere che esistono indizi o che un'altra ricostruzione sia plausibile.
- La documentazione tecnica (tabulati telefonici, celle, messaggi) può rafforzare la richiesta di custodia cautelare, ma occorre che i giudici di merito la colleghino in modo oggettivo e motivato ai gravi indizi di colpevolezza; in mancanza di un'anclatura motivazionale chiara, la cassazione non interviene.
- In fase cautelare chi chiede l'aggravamento della misura dovrebbe focalizzarsi su profili di diritto e di procedura (omissione o contraddittorietà nella motivazione, violazione di principi procedurali, errori nella valutazione dei requisiti legali della misura) oltre che sul rafforzamento delle prove oggettive.
- Quando si impugna una decisione di merito, è strategico indicare esplicitamente quali atti processuali sarebbero in contrasto con la motivazione o spiegare perché la motivazione è disancorata da criteri oggettivi, così da tentare di rientrare nelle ipotesi tassative di sindacato in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47616/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →