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Sentenza

Sentenza n. 686/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 478/2025, pubblicata in data 15.04.2025.

Giustizia amministrativa202501811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 478/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 478/2025, pubblicata il 15 aprile 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 novembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inottemperanza dell'amministrazione agli obblighi derivanti dalla sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, ovvero un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il beneficiario può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo e l'inadempimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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