Cassazione Penale, Sentenza n. 23926/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale e della fissazione di udienza per la rivalutazione della pericolosità; il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n.159/2011 (come modificato dalla legge n.161/2017), il termine biennale per richiedere la verifica della pericolosità dovesse decorrere dalla pronuncia del provvedimento applicativo (data in cui è stata effettuata la valutazione), e non dalla sua notifica, con la conseguenza che, essendosi la notifica avuta molti mesi dopo la pronuncia, era necessario un nuovo accertamento della pericolosità alla cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che il termine di due anni previsto dall'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n.159/2011 decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione (ossia dalla data in cui è stata compiuta la valutazione della pericolosità), e non dalla sua notifica. Ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio, disponendo che il tribunale competente proceda alla rivisitazione della pericolosità acquisendo le informazioni necessarie dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza e decida se revocare la misura o ordinarne l'esecuzione secondo i criteri fissati dalla norma.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011, art. 14, commi 2-bis e 2-ter
La Corte interpreta il comma 2-ter come imponendo la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e la necessità di una verifica giudiziale della pericolosità dopo la cessazione di una detenzione protrattasi per almeno due anni; il termine biennale decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura e non dalla sua notifica.
Legge 17 ottobre 2017, n.161
Ha introdotto nel D.Lgs. n.159/2011 i commi che disciplinano la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale in caso di detenzione e la verifica della pericolosità dopo detenzioni prolungate; la Corte la interpreta come recepimento della giurisprudenza costituzionale in tema di necessità di rivalutazione della pericolosità.
Sentenza Corte costituzionale n.291/2013
Richiama il principio secondo cui, dopo un lungo periodo di esecuzione della pena, è necessaria una nuova verifica della persistenza della pericolosità sociale, con la presunzione di possibile risocializzazione che rende obbligatoria una rivalutazione.
Art. 679 cod. proc. pen.
"quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti"
Viene richiamato come principio secondo cui la verifica della pericolosità va compiuta anche successivamente alla pronuncia, al fine di accertarne l'attualità prima dell'effettiva esecuzione della misura.
Massime di principio
- Il termine biennale previsto dall'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n.159/2011 decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione (data della valutazione), non dalla sua notifica.
- La notifica del provvedimento è un atto procedurale di conoscenza e non altera o rinnova la valutazione della pericolosità compiuta in sede di pronuncia; quindi un ritardo nella notifica non può prolungare automaticamente l'efficacia della valutazione originaria.
- Se la detenzione si è protratta per almeno due anni dalla pronuncia del provvedimento, il tribunale deve procedere d'ufficio o su richiesta a una nuova valutazione della pericolosità acquisendo informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dalle forze di polizia.
- Se dalla nuova valutazione emerge che la pericolosità è cessata, il tribunale deve revocare la misura; se persiste, può ordinare l'esecuzione della misura, la cui durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto di esecuzione è comunicato all'interessato.
- In situazioni analoghe la difesa dovrà verificare e documentare le date rilevanti (pronuncia, eventuali notifiche, inizio e cessazione della detenzione) e dedurre che il diritto alla rivalutazione scatta in funzione della pronuncia, chiedendo l'intervento del tribunale per acquisire notizie dagli enti interessati.
- Il principio è coerente con la funzione rieducativa della pena: una lunga detenzione può incidere sulla persistenza della pericolosità e impone una nuova verifica, non una semplice applicazione automatica del provvedimento originario.
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