Sentenza del 13/04/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento su costi inerenti l'attività di impresa - Inefficace
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità di costi inerenti all'attività d'impresa, in particolare crediti ritenuti inesigibili, costi relativi al know-how e al connesso ammortamento, nonché la determinazione del prezzo dei prodotti ceduti. L'Amministrazione aveva contestato tali componenti, ma la valutazione doveva fondarsi su elementi certi e documentati. In applicazione del principio di vicinanza della prova, il contribuente era tenuto a dimostrare il titolo giuridico e contabile della detrazione, mediante la documentazione contrattuale e contabile pertinente; tale principio non legittima però valutazioni arbitrarie o meramente opinabili da parte dell'Ufficio sulla congruità dei prezzi.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto inefficace, poiché le contestazioni relative ai costi, ai crediti inesigibili, al know-how, all'ammortamento e ai prezzi non risultavano supportate da certezze probatorie sufficienti. La congruità del prezzo non può essere negata sulla base di valutazioni discrezionali, ma deve essere verificata in relazione all'effettiva corrispondenza tra il soggetto emittente, il contenuto del documento e la titolarità e responsabilità dell'operazione. Il principio riguarda l'ordinaria distribuzione dell'onere della prova e non implica, in assenza di abuso del diritto, un sindacato libero o arbitrario dell'Amministrazione sulle scelte economiche dell'impresa.
Norme richiamate
Principio di vicinanza della prova
L'onere probatorio grava sulla parte che dispone più agevolmente degli elementi utili a dimostrare il fatto. Nel caso esaminato, il contribuente deve produrre i documenti contrattuali e contabili che giustificano la deduzione, mentre l'Amministrazione deve fondare le proprie contestazioni su elementi concreti e verificabili.
Principio di inerenza dei costi
I costi sono deducibili se collegati all'attività d'impresa e adeguatamente documentati. La contestazione dell'Ufficio non può basarsi esclusivamente su valutazioni astratte o sulla mera non condivisione della scelta imprenditoriale.
Abuso del diritto
Al di fuori di una specifica e comprovata ipotesi di abuso del diritto, l'Amministrazione non può sostituire arbitrariamente le proprie valutazioni economiche a quelle dell'impresa, in particolare nella determinazione del prezzo di cessione.
Massime di principio
- Per sostenere la deducibilità di un costo, il contribuente deve conservare e produrre contratto, fatture, registrazioni contabili, prova del pagamento e ogni documento che dimostri l'effettiva operazione e la sua inerenza all'attività d'impresa.
- Il principio di vicinanza della prova non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare l'accertamento con elementi specifici, oggettivi e verificabili.
- La sola presunta antieconomicità o non congruità di un prezzo non è sufficiente a disconoscere il costo: occorrono concrete anomalie o elementi che dimostrino l'inesistenza, l'alterazione o l'abuso dell'operazione.
- In assenza di abuso del diritto, il giudice e l'Amministrazione devono rispettare l'autonomia dell'imprenditore nelle scelte economiche, salvo che la documentazione sia carente o l'operazione risulti simulata o priva di effettività.
- Per crediti inesigibili, costi di know-how e ammortamenti è necessario dimostrare rispettivamente l'effettiva difficoltà di riscossione, l'esistenza e l'utilizzabilità del bene immateriale e la corretta imputazione contabile e temporale.
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