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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/739

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/739 della Commissione del 13 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di pollame e di un contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere nella Repubblica dominicana

Normativa europea32022R0739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul sistema UE di gestione dei contingenti tariffari con titoli disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Da un lato, amplia l’efficacia del titolo di esportazione per il latte in polvere diretto nella Repubblica dominicana, chiarendo che esso vale per tutti i prodotti NC compresi nel contingente, anche se non tutti sono indicati nella domanda. Dall’altro, semplifica il calcolo del quantitativo di riferimento per due contingenti di importazione di pollame, allineando i loro sottoperiodi a quelli già previsti per altri contingenti del medesimo gruppo.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per adeguare la gestione di alcuni contingenti tariffari di importazione di pollame e di un contingente tariffario di esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che utilizzano i contingenti tariffari gestiti con titoli ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, in particolare ai contingenti relativi a prodotti del settore avicolo e al contingente di esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana. Le modifiche incidono sui periodi contingentali e sui sottoperiodi dei contingenti con numeri d’ordine 09.4213 e 09.4290, nonché sul contenuto del titolo di esportazione per il contingente del latte in polvere. Si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del regolamento; non introduce un regime generale nuovo, ma modifica norme esistenti.

Modifica del regime UE dei contingenti tariffari per pollame e latte in polvere

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/739 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che disciplina la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per prodotti agricoli soggetti a titoli. L’intervento è motivato dall’esigenza di semplificare la gestione amministrativa di alcuni contingenti di pollame e di rendere più agevole l’utilizzo del contingente di esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 187, primo comma, lettere a) e b), e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/760, che integra le regole UE sui contingenti tariffari soggetti a titoli. I considerando chiariscono che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce già le regole generali per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli.

Contingente di esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana

L’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 apre un contingente tariffario per l’esportazione verso la Repubblica dominicana di latte in polvere originario dell’Unione, riferito ai codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29. Il regolamento chiarisce che, poiché il contingente comprende 13 codici NC, il titolo di esportazione deve essere considerato valido per tutti i prodotti inclusi nel contingente, anche se nella domanda non sono espressamente menzionati tutti i relativi codici. In tal modo si facilita l’operatività degli esportatori e si evita una lettura formalistica della corrispondenza tra domanda e codici NC effettivamente compresi nel contingente.

Gestione dei contingenti di importazione di pollame e calcolo del quantitativo di riferimento

Il regolamento interviene sul gruppo di contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290, rispetto ai quali il regolamento delegato (UE) 2020/760 prevede, all’articolo 9, paragrafo 6, che il quantitativo di riferimento sia calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascun numero d’ordine del gruppo.

Poiché nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 i contingenti 09.4211 e 09.4212 sono già suddivisi in sottoperiodi, mentre 09.4213 e 09.4290 non lo erano, il calcolo del quantitativo di riferimento risultava più complesso. Per semplificare la gestione, il regolamento allinea questi ultimi due contingenti ai medesimi sottoperiodi: 1° luglio-30 settembre, 1° ottobre-31 dicembre, 1° gennaio-31 marzo e 1° aprile-30 giugno.

Quantitativi e ripartizione per sottoperiodo

Per il contingente con numero d’ordine 09.4213 il quantitativo è fissato in 368 000 kg, ripartiti in:

  • 30% per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre;
  • 30% per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre;
  • 20% per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo;
  • 20% per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno.

Per il contingente con numero d’ordine 09.4290 il quantitativo è fissato in 456 000 kg, con la stessa ripartizione percentuale:

  • 30% per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre;
  • 30% per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre;
  • 20% per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo;
  • 20% per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche si applicano solo ai periodi contingentali che iniziano dopo tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione della validità del titolo di esportazione per il latte in polvere

L’articolo 56, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è sostituito per precisare che la sezione 20 del titolo di esportazione deve indicare che il contingente tariffario per il latte in polvere, nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno, riguarda i prodotti secondo l’appendice 2 dell’allegato III dell’accordo di partenariato economico CARIFORUM-UE. Il titolo di esportazione è valido per qualsiasi prodotto dei codici NC di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

Modifica dei sottoperiodi dei contingenti 09.4213 e 09.4290

L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è modificato per suddividere anche i periodi contingentali dei numeri d’ordine 09.4213 e 09.4290 negli stessi quattro sottoperiodi già previsti per i numeri d’ordine 09.4211 e 09.4212: 1° luglio-30 settembre, 1° ottobre-31 dicembre, 1° gennaio-31 marzo, 1° aprile-30 giugno.

Ripartizione dei quantitativi per sottoperiodo

Per il contingente 09.4213 il quantitativo annuo è fissato a 368 000 kg, ripartito in 30% per i primi due sottoperiodi e in 20% per ciascuno degli ultimi due. Per il contingente 09.4290 il quantitativo annuo è fissato a 456 000 kg, con la medesima ripartizione percentuale: 30%, 30%, 20% e 20%.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo tale entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazioni ed esportazionicontingenti tariffaricommercio internazionale

Testo integrale

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