Regolamento (UE) 2022/740
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/740 della Commissione del 13 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La decisione deriva dall'esito della valutazione del rischio effettuata nel procedimento previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nel quale l'EFSA ha rilevato criticità non superate per consumatori, operatori, lavoratori, astanti, residenti e vari comparti ambientali. Il ritiro della domanda da parte dei richiedenti non ha impedito l'adozione dell'atto, che chiarisce però che è possibile presentare una nuova domanda in futuro.
Non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene ai fini dell'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari nell'UE.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Incide sui richiedenti dell'approvazione, sugli Stati membri, sulla Commissione e sull'EFSA nel procedimento di valutazione, ma il suo effetto sostanziale riguarda l'impossibilità di approvare tale sostanza nell'Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/740 della Commissione conclude il procedimento di valutazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, disponendone la non approvazione. L'atto si fonda sulle risultanze tecniche e scientifiche emerse nel corso della procedura di esame e sul fatto che i criteri di approvazione non sono stati ritenuti soddisfatti.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione agisce sulla base dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda di approvazione era stata presentata il 2 marzo 2015 da Dow AgroSciences e Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA allo Stato membro relatore, la Spagna, che aveva successivamente comunicato l'ammissibilità della domanda il 7 luglio 2015 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.
Successivamente, la valutazione degli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente è stata svolta conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e il 17 marzo 2017 lo Stato membro relatore ha trasmesso un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'EFSA. L'EFSA ha poi gestito la consultazione pubblica e richiesto informazioni supplementari ai richiedenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 3.
Esiti della valutazione del rischio
Dopo l'esame del progetto di rapporto e delle informazioni aggiuntive, l'EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni l'8 ottobre 2018. In tali conclusioni ha rilevato che, sulla base dei dati disponibili nel fascicolo, non era possibile completare la valutazione del rischio per consumatori, operatori, lavoratori, astanti e residenti. Inoltre, per tutti gli impieghi rappresentativi potenziali, sono stati individuati motivi di preoccupazione relativi alle acque sotterranee, agli artropodi non bersaglio, comprese le api, agli uccelli, ai mammiferi e agli organismi del suolo.
La Commissione ha quindi invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'EFSA e sul progetto di relazione di esame; tali osservazioni sono state valutate ma non hanno eliminato le criticità emerse.
Decisione finale della Commissione
Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e un progetto di regolamento di non approvazione. La Commissione ha constatato che i motivi di preoccupazione individuati dall'EFSA non potevano essere dissipati e che, di conseguenza, non era possibile concludere per il rispetto dei criteri di approvazione.
I richiedenti hanno poi ritirato la domanda con lettera del 19 gennaio 2022; il regolamento precisa che, proprio per tale ragione, l'1,3-dicloropropene non dovrebbe essere approvato.
Effetti pratici e possibilità di nuova domanda
Il regolamento chiarisce espressamente che la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione della sostanza attiva ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per gli operatori del settore, ciò significa che l'esito è negativo per il procedimento in corso, ma non preclude un eventuale futuro riesame sulla base di un nuovo fascicolo.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Non approvazione della sostanza attiva
L'articolo 1 stabilisce che la sostanza attiva 1,3-dicloropropene non è approvata ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione del rischio
I considerando ricostruiscono il procedimento: domanda presentata il 2 marzo 2015, ammissibilità comunicata il 7 luglio 2015, progetto di rapporto di valutazione del 17 marzo 2017, conclusioni EFSA dell'8 ottobre 2018 e relazione di esame della Commissione del 22 ottobre 2021. L'EFSA non ha potuto ultimare la valutazione del rischio per consumatori, operatori, lavoratori, astanti e residenti e ha individuato motivi di preoccupazione per acque sotterranee, artropodi non bersaglio, api, uccelli, mammiferi e organismi del suolo.
Ritiro della domanda e possibilità di nuova domanda
I richiedenti hanno ritirato la domanda con lettera del 19 gennaio 2022; ciò ha confermato l'orientamento alla non approvazione. Il regolamento precisa tuttavia che la misura non impedisce la presentazione di una ulteriore domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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