Regolamento (UE) 2022/741
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione del 13 maggio 2022 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce per il 2023-2025 un programma coordinato di controllo dell’Unione volto a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e a valutare l’esposizione dei consumatori. Definisce i prodotti da campionare, il numero minimo di campioni per Stato membro e le modalità di analisi e comunicazione dei risultati. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/601, che continua però ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2022 fino al 1° settembre 2023.
Programma coordinato pluriennale dell’Unione per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale per il triennio 2023-2025.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, per i campioni prelevati e analizzati negli anni 2023, 2024 e 2025. Riguarda specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto elencate negli allegati I e II, includendo prodotti di origine vegetale, prodotti di origine animale, alimenti per lattanti e bambini, e prodotti dell’agricoltura biologica se disponibili. Restano applicabili le regole di campionamento della direttiva 2002/63/CE e le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005; sono previste regole particolari per taluni prodotti trasformati o ricostituiti e per alcuni casi in cui i campioni sono congelati o in forma alternativa ammessa dagli allegati.
Programma coordinato pluriennale di controllo dei residui di antiparassitari 2023-2025
Il regolamento istituisce il programma coordinato di controllo dell’Unione per il triennio 2023-2025, finalizzato a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e a stimare l’esposizione dei consumatori. La misura si inserisce nella continuità dei programmi pluriennali precedenti e si fonda sull’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di monitorare nel tempo un paniere rappresentativo di prodotti alimentari, poiché l’uso degli antiparassitari varia nel corso di più anni e i prodotti essenziali della dieta europea sono concentrati in un numero limitato di alimenti. Sono richiamate anche le conclusioni scientifiche dell’EFSA sul disegno concettuale del programma, nonché gli orientamenti tecnici per il controllo analitico e per la trasmissione standardizzata dei dati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri per gli anni 2023, 2024 e 2025 e riguarda i campioni elencati negli allegati, suddivisi in prodotti di origine vegetale e animale. Include anche prodotti destinati ai lattanti e ai bambini, nonché prodotti dell’agricoltura biologica se disponibili. In virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il regolamento si applica anche nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Campionamento e analisi
Gli Stati membri devono prelevare campioni casuali e applicare la procedura di campionamento della direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati rispetto agli antiparassitari indicati nell’allegato I, utilizzando le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato I contiene inoltre indicazioni specifiche su taluni prodotti non trasformati, congelati o sostituibili da forme equivalenti, nonché su casi in cui, in mancanza di campioni sufficienti, è consentito ricorrere a prodotti alternativi o a fattori di trasformazione.
Prodotti per lattanti e bambini
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni devono essere valutati come prodotti pronti per il consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto dei limiti applicabili previsti dalla direttiva 2006/125/CE e dai regolamenti delegati (UE) 2016/127 e 2016/128. Se un alimento è consumabile sia tal quale sia ricostituito, i risultati vanno riferiti al prodotto come commercializzato.
Numero dei campioni e ripartizione tra Stati membri
L’allegato II fissa il numero minimo di campioni per ciascun Stato membro, per un totale di 683 campioni annui. Sono inoltre previsti campioni aggiuntivi: nel 2023 cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento per ciascuno Stato membro; nel 2024 dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali; nel 2025 dieci campioni di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle categorie precedenti. I campioni biologici devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato e con un minimo di uno.
Comunicazione dei risultati
I risultati relativi ai campioni esaminati nel 2023, 2024 e 2025 devono essere trasmessi entro il 31 agosto 2024, 2025 e 2026, rispettivamente, nel formato elettronico previsto dall’EFSA. Quando la definizione del residuo comprende più componenti, i risultati devono essere comunicati secondo la definizione completa; se i singoli analiti sono misurati separatamente, occorre trasmetterli come dati distinti.
Metodi analitici
Il regolamento consente, per gli Stati membri che usano metodi multiresiduo, di ricorrere a metodi di screening qualitativi per non oltre il 15 % dei campioni richiesti. I campioni restanti devono essere analizzati con metodi multiresiduo quantitativi. In caso di esito positivo dello screening, è richiesto un metodo standardizzato per la quantificazione.
Abrogazione del regolamento precedente e regime transitorio
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601, che però continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2022 fino al 1° settembre 2023. Tale clausola evita sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Programma di campionamento 2023-2025
Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti indicate nell’allegato I. Il numero di campioni per ciascun prodotto è stabilito nell’allegato II, con un numero complessivo minimo di 683 campioni l’anno ripartiti tra gli Stati membri.
Regole di campionamento e analisi
Il lotto è scelto a caso e la procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni, compresi quelli di alimenti per lattanti e bambini e quelli dei prodotti biologici, devono essere analizzati per gli antiparassitari elencati nell’allegato I, secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.
Trattamento specifico di alimenti per lattanti e bambini
Per tali alimenti i campioni vanno valutati come prodotti pronti per il consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto dei limiti massimi di residui previsti dalla direttiva 2006/125/CE e dai regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati vanno comunicati con riferimento al prodotto così come immesso in vendita.
Trasmissione dei risultati
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2023, 2024 e 2025 rispettivamente entro il 31 agosto 2024, 2025 e 2026, nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati vanno comunicati sulla base della definizione completa; se i singoli analiti sono misurati individualmente, vanno trasmessi separatamente.
Numero minimo di campioni e campioni speciali
L’allegato II stabilisce il numero minimo annuo di campioni per ciascuno Stato membro; in aggiunta, ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare campioni specifici di formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti per bambini a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, a seconda dell’anno. I campioni di prodotti biologici vanno prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato e con un minimo di 1.
Uso di metodi multiresiduo e screening qualitativo
Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono usare metodi di screening qualitativi fino al 15 % dei campioni da prelevare e analizzare secondo l’allegato II; il resto deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi. Se lo screening qualitativo dà esito positivo, occorre applicare un metodo standardizzato per quantificare i risultati.
Abrogazione e regime transitorio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2022 fino al 1° settembre 2023, per evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
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