Regolamento (UE) 2022/743
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/743 della Commissione del 13 maggio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La modifica si fonda sull’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, in particolare sui nuovi focolai in Polonia, e tiene conto di criteri scientifici, orientamenti UE e standard internazionali. L’intervento sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento del 2021, ridefinendo le zone I, II e III in numerosi Stati membri, con impatto diretto sugli spostamenti di suini, cinghiali e relativi prodotti nelle aree interessate.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri, in particolare Polonia e altri Paesi interessati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ossia alle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate per il controllo della peste suina africana. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e riguarda in concreto le delimitazioni geografiche di aree di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altri territori specificamente indicati. Non introduce un regime generale per tutti gli operatori, ma aggiorna le aree territoriali sottoposte alle misure speciali già previste dal regolamento (UE) 2021/605; le esclusioni e le differenziazioni dipendono dalla classificazione nelle parti I, II o III dell’allegato.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/743 della Commissione interviene in un contesto di evoluzione dinamica della peste suina africana nell’Unione. La Commissione richiama la gravità della malattia per suini detenuti e selvatici, l’impatto sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi, nonché la necessità di adeguare rapidamente la zonizzazione restrittiva in funzione del rischio epidemiologico.
Finalità e base giuridica
Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla normativa in materia di sanità animale. La base giuridica richiamata è l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
I considerando chiariscono che le modifiche alle zone soggette a restrizioni devono riflettere:
- la situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro interessato;
- il livello di rischio di ulteriore diffusione;
- principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
- gli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri;
- le norme internazionali, tra cui il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE;
- le motivazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Ragioni dell’intervento
La Commissione segnala che, dalla precedente modifica del 5 maggio 2022, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. In particolare, un focolaio rilevato nell’aprile 2022 nella regione della Piccola Polonia ha determinato un incremento del rischio che deve riflettersi nella classificazione delle aree. Per tale ragione, alcune zone precedentemente indicate come restrizioni I sono riclassificate come restrizioni II e vengono ridefinite le delimitazioni territoriali, con aggiornamento anche delle misure di gestione del rischio.
Ambito territoriale e contenuto dell’allegato
Il cuore del regolamento è la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. L’allegato elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le zone sono individuate con estrema precisione per Stati membri, regioni, province, comuni, distretti, unità amministrative o, nel caso dell’Ungheria, unità di gestione faunistica. Il testo riguarda, tra gli altri, territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.
Effetti specifici per la Polonia
La Polonia è il principale Stato membro oggetto di ricalibratura nella parte I e II dell’allegato, con numerose delimitazioni territoriali aggiornate. Il regolamento evidenzia in particolare:
- la riclassificazione di un’area della Piccola Polonia da zona I a zona II;
- la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I in modo da tenere conto dei recenti focolai;
- l’istituzione di nuove zone di dimensioni sufficienti per fronteggiare in via proattiva il rischio di diffusione.
Le liste territoriali polacche sono molto estese e distinguono aree in diversi voivodati, con segmentazioni per province, comuni e porzioni di comuni, talvolta delimitate da strade, ferrovie o corsi d’acqua.
Altre zone aggiornate negli Stati membri
Oltre alla Polonia, l’allegato aggiorna le aree soggette a restrizioni in numerosi altri Stati membri.
Per la Germania, l’aggiornamento riguarda varie aree in Brandenburg, Sachsen e Mecklenburg-Vorpommern, con distinzioni tra zone I e II in funzione delle unità amministrative e di riferimenti territoriali puntuali.
Per Estonia, Lettonia e Lituania, le zone sono individuate rispettivamente per interi territori regionali o municipali, con alcune porzioni limitate da confini locali e infrastrutturali.
Per l’Ungheria, le restrizioni sono definite tramite codici delle unità di gestione faunistica e comprendono tanto zone I quanto zone II.
Per la Slovacchia, le zone soggette a restrizioni I, II e III sono ripartite per distretti e comuni, con varie esclusioni o inclusioni mirate.
Per l’Italia, il regolamento elenca specifici comuni e territori in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e, per la zona III, tutto il territorio della Sardegna.
Zone soggette a restrizioni III
L’allegato mantiene o introduce zone soggette a restrizioni III in alcuni Stati membri. In particolare:
- in Bulgaria sono indicate specifiche municipalità di Blagoevgrad, Pazardzhik, Plovdiv e Varna;
- in Italia la zona III coincide con l’intero territorio della Sardegna;
- in Romania sono elencati numerosi județe, inclusa l’area di Bucarest;
- in Slovacchia la zona III comprende il distretto di Trebišov, il distretto di Vranov nad Topľou e diversi comuni selezionati in altri distretti;
- in Polonia sono elencate aree ulteriori in vari voivodati, con una ripartizione molto articolata tra zone II e III.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non prevede un periodo transitorio: le modifiche all’allegato I sono quindi applicabili immediatamente secondo la disciplina propria dei regolamenti UE.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per i professionisti che assistono imprese agricole, allevatori, trasportatori e operatori della filiera suinicola, il regolamento è rilevante perché incide sulla localizzazione delle aree soggette a restrizioni e, di conseguenza, sulle misure applicabili ai movimenti di animali e prodotti. L’effetto operativo dipende dalla collocazione geografica dell’azienda o dell’unità produttiva rispetto alle zone elencate nell’allegato aggiornato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in base alla situazione epidemiologica aggiornata.
Criteri di delimitazione delle zone
I considerando precisano che la delimitazione e la modifica delle zone devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE. Devono inoltre essere considerate le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Riadattamento delle zone in Polonia
A seguito di nuovi focolai in suini selvatici in Polonia, alcune aree già classificate come zona soggetta a restrizioni I vengono riclassificate come zona soggetta a restrizioni II. Il regolamento prevede inoltre la ridefinizione delle delimitazioni delle zone I e l’aggiornamento delle misure di gestione del rischio in vigore.
Elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I contiene l’elenco dettagliato, per Stato membro e per regione/provincia/comune o unità territoriale, delle aree classificate nelle tre categorie di restrizione. In particolare, sono aggiornate le zone in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania, con distinta classificazione tra parti I, II e III.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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