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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/742

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/742 della Commissione del 13 maggio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di origine dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per diverse categorie di prodotti avicoli. La revisione si fonda sui recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e sulle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti. In conseguenza della valutazione epidemiologica, l’accesso al mercato UE viene sospeso o riallineato per le zone interessate, con effetto urgente.

Modifica gli elenchi di paesi terzi/zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con restrizioni aggiornate per Canada, Regno Unito e Stati Uniti a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Interessa gli operatori dell’importazione, le autorità veterinarie e i controlli sanitari alle frontiere; restano escluse, per le zone oggetto di restrizione, le spedizioni non più autorizzate a seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/742: aggiornamento delle zone autorizzate per pollame e carni avicole

Il regolamento interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal diritto UE in materia di sanità animale, modificando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La Commissione prende atto dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e adegua di conseguenza gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione.

Contesto normativo e base giuridica

L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie di ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati.

Motivi dell’intervento

La Commissione descrive numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame:

  • in Canada, in diverse province tra il 16 e il 27 aprile 2022;
  • negli Stati Uniti, in vari stati tra il 27 e il 30 aprile 2022;
  • nel Regno Unito, con focolai risalenti a dicembre 2021 e ritenuti estinti alla luce delle misure adottate.

Le autorità veterinarie canadesi e statunitensi hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato la politica di abbattimento totale; il Regno Unito ha comunicato la conclusione delle operazioni di pulizia e disinfezione conseguenti ai focolai e la Commissione ha concluso per l’estinzione degli stessi.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V del regolamento 2021/404, relativo a partite di pollame e materiale germinale di pollame, viene aggiornato con nuove zone per Canada e Stati Uniti e con modifiche per il Regno Unito.

Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.30 fino a CA-2.43, ciascuna associata alle categorie di pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame da macellazione, ratiti, pulcini di un giorno, uova da cova e partite inferiori a 20 capi o 20 uova da cova. Le date riportate nelle tabelle corrispondono ai diversi focolai o alle relative zone di protezione, dal 16.4.2022 al 27.4.2022.

Per il Regno Unito le righe relative alle zone GB-2.52, GB-2.74 e GB-2.75 sono sostituite, con indicazione di date di riferimento 8.12.2021, 18.12.2021, 22.12.2021, 29.4.2022 e 4.5.2022, a seconda della zona. L’aggiornamento riflette l’estinzione dei focolai e il venir meno del rischio per l’ingresso di prodotti avicoli dalle zone interessate.

Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.182 fino a US-2.189, con restrizioni riferite alle stesse categorie di prodotti avicoli e con date dal 27.4.2022 al 30.4.2022.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, che riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, è modificato in modo speculare. Per il Canada sono inserite le zone CA-2.30 fino a CA-2.43; per il Regno Unito le zone GB-2.52, GB-2.74 e GB-2.75 sono sostituite; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.182 fino a US-2.189.

Le tabelle indicano, per ciascuna zona, le categorie interessate:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU),
  • carni fresche di ratiti (RAT),
  • carni fresche di selvaggina da penna (GBM).

Le date riportate nelle colonne dei pertinenti elenchi fissano il quadro temporale delle restrizioni e delle eventuali riprese dell’autorizzazione, con particolare rilievo alle date dei focolai e alle date di efficacia delle modifiche.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente, motivata dall’esigenza di proteggere lo stato sanitario dell’Unione dal rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è adeguare gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in funzione della situazione sanitaria aggiornata.

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto riportato nell’allegato del presente regolamento. Le modifiche riguardano le tabelle delle zone autorizzate per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Restrizioni per il Canada e gli Stati Uniti per influenza aviaria ad alta patogenicità

Per il Canada e gli Stati Uniti vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizioni negli allegati V e XIV, a seguito di numerosi focolai confermati tra il 16 aprile e il 30 aprile 2022. Le zone interessate comprendono numerose province canadesi e diversi stati/contee statunitensi; per tali zone l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale e carni fresche non è più autorizzato.

Aggiornamento della situazione del Regno Unito

Per il Regno Unito alcune zone precedentemente sospese vengono aggiornate alla luce delle informazioni epidemiologiche fornite e della conclusione che i focolai risultano estinti. Nell’allegato V e XIV le righe relative alle zone GB-2.52, GB-2.74 e GB-2.75 sono sostituite con nuove indicazioni di autorizzazione/riferimenti temporali.

Dettaglio delle nuove zone e decorrenze

Nell’allegato V sono aggiunte le zone CA-2.30 a CA-2.43 per il Canada e US-2.182 a US-2.189 per gli Stati Uniti; nell’allegato XIV sono aggiunte le corrispondenti zone per le carni fresche. Per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.52, GB-2.74 e GB-2.75. Le tabelle indicano, per ciascuna zona, le categorie di prodotti interessate e le date rilevanti di inizio/fine applicazione, tra cui 16.4.2022, 17.4.2022, 20.4.2022, 21.4.2022, 22.4.2022, 23.4.2022, 24.4.2022, 25.4.2022, 26.4.2022, 27.4.2022, 28.4.2022, 29.4.2022 e 30.4.2022; per alcune zone del Regno Unito compare anche la data 4.5.2022 e, per CA-2.31, la data 17.7.2022.

Motivazione d’urgenza e applicazione immediata

La Commissione giustifica l’adozione urgente con il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle frontiereimportazionisicurezza alimentare

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