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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2263/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorrente deduceva che la retrodatazione della decorrenza della misura doveva operare perché i fatti contestati con la seconda ordinanza erano stati commessi anteriormente a quelli oggetto della prima ordinanza e/o perché l'autorità inquirente che ha adottato la seconda misura era a conoscenza dell'esistenza di un procedimento correlato. Sosteneva inoltre l'applicabilità del principio delle Sezioni Unite (Mazzitelli) in tema di pluralità di misure cautelari fra uffici diversi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il Tribunale di merito aveva motivatamente escluso le condizioni per l'operatività dell'art. 297, comma 3, c.p.p., avendo accertato che la prima ordinanza era stata emessa nell'ambito di un più ampio procedimento (partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata) e che, nelle indagini relative, non erano emersi i fatti oggetto della seconda ordinanza. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha assolto l'onere di provare elementi essenziali (es. che il termine di fase del primo provvedimento fosse già scaduto al momento del secondo, o la presenza negli atti del primo procedimento delle informative/attività di P.G. contenenti i fatti poi contestati nella seconda ordinanza). Per questi motivi il ricorso è stato respinto come generico e inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p., comma 3

    La retrodatazione della decorrenza della misura cautelare fra più misure emesse in procedimenti diversi richiede l'esistenza di una connessione qualificata (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica) o, comunque, che dagli atti del primo procedimento siano desumibili, entro i limiti temporali previsti, gli elementi idonei a giustificare la successiva ordinanza; la valutazione di tale desumibilità è questione di fatto riservata ai giudici di merito.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme richiamate nei motivi di cassazione in relazione alla valutazione degli errori di diritto e di motivazione contestati; la Corte verifica limiti e motivazione ma ha ritenuto il ricorso generico e privo delle allegazioni probatorie richieste.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato quale norma sulla costituzione del Tribunale chiamato a decidere in sede di riesame; il Tribunale di Napoli aveva operato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla valutazione della mancata esclusione di colpa nella determinazione della inammissibilità del ricorso.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato quale norma sul deposito della requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi della disposizione emergente dal decreto-legge citato.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata nelle ordinanze cautelari (illecito in materia di stupefacenti) per cui è stata applicata la custodia in carcere.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato nella motivazione come delitti indagati nel più ampio procedimento cui si riferiva la prima ordinanza (associazione mafiosa), circostanza che influiva sulla valutazione della desumibilità dei fatti successivi.

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a favore di Torre Annunziata e all'esercizio delle funzioni di competenza.

  • Cass. SS.UU., sentenza "Mazzitelli" n. 23166/2020

    Giurisprudenza di legittimità che delimita i casi in cui la retrodatazione fra misure emesse da uffici diversi è consentita: occorrono connessione qualificata o la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi per la successiva ordinanza; tuttavia la valutazione della desumibilità rimane di merito.

  • Cass. sez. pen., sentenze citate (es. Spagnolo, Schillaci)

    Richiamate per il principio secondo cui chi invoca la retrodatazione deve provare la presenza negli atti del primo procedimento, al momento della sua emissione, delle informative/elementi investigativi idonei a giustificare la successiva ordinanza.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare fra procedimenti pendenti davanti a uffici diversi è possibile solo se sussiste una connessione qualificata (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica) o se dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali prescritti, risultano chiaramente desumibili gli elementi che giustificano la successiva misura.
  • In caso di 'contestazione a catena' l'onere probatorio circa la presenza, nel primo procedimento e al momento della prima ordinanza, degli elementi informativi idonei a fondare la seconda misura è in capo alla parte che chiede la retrodatazione; ciò richiede tipicamente la produzione/indicazione di informative/compendi di P.G. o simili.
  • La valutazione sulla desumibilità degli elementi dagli atti del primo procedimento è qualificata questione di fatto riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione principalmente sotto il profilo della logica, coerenza e non contraddittorietà della motivazione.
  • Un ricorso per cassazione riferito a questioni di fatto senza l'allegazione e prova degli elementi richiesti è a rischio di inammissibilità: occorre contestare la ratio decidendi e fornire puntuali elementi probatori o riferimenti documentali.
  • Nel preparare la difesa per ottenere la retrodatazione, è opportuno documentare: a) che il termine di fase della prima misura era scaduto al momento della seconda; b) la presenza, negli atti del primo procedimento, di informative/relazioni di P.G. o altri atti investigativi che contengono i fatti poi contestati nella seconda ordinanza; c) la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti.

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