Cassazione Penale, Sentenza n. 8528/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bernardi impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in sede di rinvio dalla Cassazione per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216 legge fall. e ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) nullità per notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., nonostante dichiarazione di domicilio autonoma; (2) nullità per omessa notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di rinvio (art. 548, comma 3 c.p.p.), con riferimento a processo proseguito in contumacia secondo la previgente disciplina; (3) violazione di legge e vizio di motivazione nel diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante la sostanziale incensuratezza e gli indici favorevoli ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha rifiutato l'istanza di rinvio per attendere l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 perché l'entrata in vigore era stata espressamente differita dall'art. 7 del d.l. n. 162/2022. Sul primo motivo ha dichiarato la preclusione: la nullità della notificazione al difensore (art. 157, comma 8-bis c.p.p.) è nullità a regime intermedio e doveva essere eccepita nei termini dell'art. 180 c.p.p. prima della deliberazione della sentenza, cosa non avvenuta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale non pregiudica il ricorso proposto dal difensore, essendosi presunta la condivisione e la conoscenza della sentenza tra difensore e imputato, salvo prova contraria che qui non è stata fornita. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il diniego della sospensione condizionale si basa su un giudizio prognostico legittimo e motivato circa la pervicacia del comportamento del ricorrente; non sussiste un automatismo tra determinazione della pena e concessione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia è nulla se effettuata in luogo del domicilio dichiarato dall'imputato, ma la nullità è qualificata come a regime intermedio e deve essere eccepita nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; se non tempestivamente dedotta è preclusa.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
L'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale non invalida automaticamente il ricorso per cassazione proposto dal difensore che abbia regolare mandato, per la presunzione che il difensore abbia informato l'imputato e che l'impugnazione sia condivisa.
art. 180, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per far valere le nullità a regime intermedio; tali nullità debbono essere dedotte prima della deliberazione della sentenza conclusiva, altrimenti sono precluse.
art. 133, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione di indici favorevoli: la norma è richiamata nel contesto della richiesta di sospensione condizionale; la Corte sottolinea che gli indici favorevoli non impongono automaticamente il beneficio se il giudice formula una prognosi negativa.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma di riferimento per l'irrogazione delle pene accessorie in reati fallimentari; la Corte ha confermato la rideterminazione delle pene accessorie operata dal giudice di rinvio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (e art. 95 transitorio)
Introduce modifiche tra cui possibilità di pene sostitutive; la Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina alla data della decisione perché l'entrata in vigore era stata differita.
art. 7, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
Norma che ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 150/2022: la Corte ha osservato che il giudice non può disapplicare tale disposizione che posticipa la vigenza della riforma.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata alla condanna di Bernardi al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 58120/2017 (Tuppi)
Principio sulla natura di nullità a regime intermedio della notificazione al difensore e sulla necessità di tempestiva eccezione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 22337/2021 (Di Giovanni)
Principio secondo cui l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale può avere rilievo solo se il difensore impugnante fosse privo di investitura; in mancanza di prova contraria si presume che il difensore abbia informato l'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 35185/2020 (Cangiano)
Distinzione tra determinazione della pena (gravità del reato) e concessione della sospensione condizionale (giudizio prognostico futuro); non c'è correlazione automatica.
Massime di principio
- Le nullità relative alla notificazione al difensore che sono qualificate come 'a regime intermedio' vanno eccepite tempestivamente (art. 180 c.p.p.); se non sollevate prima della deliberazione della sentenza sono precluse.
- L'omessa notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale non annulla di per sé gli atti impugnatori promossi dal difensore di fiducia: si presume che il difensore abbia informato l'imputato e che l'impugnazione sia condivisa; il ricorrente deve provare il contrario per far valere il vizio.
- La concessione della sospensione condizionale della pena è basata su un giudizio prognostico sulla non recidiva e non è automaticamente correlata alla quantificazione della pena o alla presenza di attenuanti: il giudice può legittimamente negare il beneficio se ritiene, con motivazione adeguata, la sussistenza di un rischio di pervicacia criminale.
- Non è possibile ottenere il rinvio della trattazione di un ricorso per beneficiare di disposizioni legislative non ancora vigenti quando sia espressamente prevista una differita entrata in vigore dal legislatore; il giudice non può anticipare l'applicazione di norme deliberate come differite.
- In ipotesi di difesa, per contestare efficacemente omissioni di notificazione è utile documentare tempestivamente la mancanza di comunicazione o la mancanza di mandato al difensore; la mera affermazione formale non è sufficiente a superare la presunzione di informazione tra difensore e assistito.
- Quando si contesta la motivazione circa la prognosi di recidiva o la pervicacia, è necessario dimostrare l'irrilevanza o l'inverosimiglianza degli elementi predittivi indicati dal giudice; valutazioni prognostiche ben motivate sono difficilmente riformabili in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8465/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8466/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8468/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8470/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8471/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8472/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →