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Direttiva 2014/58

Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32014L0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2014/58/UE istituisce, nell'ambito della direttiva 2007/23/CE, un sistema uniforme di tracciabilità degli articoli pirotecnici basato su un numero di registrazione standardizzato. Il sistema consente di identificare l'articolo, il fabbricante e l'organismo notificato lungo tutta la catena di fornitura. La disciplina impone obblighi di tenuta dei registri e di conservazione dei dati per almeno dieci anni, oltre a regole specifiche in caso di revoca della notifica dell'organismo e in materia di trasposizione nazionale.

Istituisce un sistema uniforme di tracciabilità e numerazione dei registri per gli articoli pirotecnici, imponendo obblighi a organismi notificati, fabbricanti e importatori ai fini del controllo della conformità e della sorveglianza del mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli articoli pirotecnici disciplinati dalla direttiva 2007/23/CE, con riferimento ai fuochi d'artificio, agli articoli pirotecnici teatrali e agli altri articoli pirotecnici, nelle categorie previste da tale direttiva. Coinvolge gli organismi notificati che rilasciano attestati di certificazione CE, certificati di conformità o approvazioni del sistema qualità, nonché fabbricanti e importatori che immettono tali prodotti sul mercato dell'Unione. La direttiva è rilevante ai fini del SEE e impone obblighi anche in relazione allo scambio di informazioni con le autorità competenti e di sorveglianza del mercato degli Stati membri.

Direttiva di esecuzione 2014/58/UE: tracciabilità degli articoli pirotecnici

La direttiva di esecuzione 2014/58/UE, adottata dalla Commissione il 16 aprile 2014, dà attuazione all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2007/23/CE, introducendo un sistema uniforme di tracciabilità degli articoli pirotecnici nell'Unione. Il considerando evidenzia che il sistema serve a garantire l'identificazione dei prodotti e dei fabbricanti lungo la catena di fornitura, senza imporre oneri eccessivi agli operatori economici.

Finalità e logica del sistema

La direttiva mira a rendere possibile la tracciabilità degli articoli pirotecnici attraverso un numero di registrazione standardizzato, collegato sia all'organismo notificato che ha svolto la valutazione di conformità sia alla categoria del prodotto e al trattamento tecnico utilizzato. Il sistema si fonda su elementi già presenti nelle norme armonizzate vigenti, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza, controllo di conformità e sorveglianza del mercato.

Struttura del numero di registrazione

Ai sensi dell'articolo 1, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati con un numero di registrazione composto da tre parti:

  • il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, il certificato di conformità o l'approvazione del sistema qualità, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 2007/23/CE (moduli B, G o H);
  • la categoria del prodotto, in forma abbreviata e in maiuscolo: F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio; T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali; P1 o P2 per gli altri articoli pirotecnici;
  • il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato.

Il formato richiesto è espresso come "XXXX — YY — ZZZZ…".

Obblighi degli organismi notificati

L'articolo 2 impone agli organismi notificati che eseguono le procedure di verifica della conformità di tenere un registro dei prodotti per i quali hanno rilasciato i relativi certificati o approvazioni. Tale registro deve contenere almeno le informazioni elencate nell'allegato, tra cui il numero di registrazione, la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza dei certificati, il fabbricante, il tipo di prodotto e le informazioni sul modulo e sull'organismo notificato coinvolto.

Il registro deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data di rilascio dei certificati o delle approvazioni, aggiornato regolarmente e reso disponibile al pubblico via Internet. Se la notifica dell'organismo è revocata, il registro deve essere trasferito a un altro organismo notificato o all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Obblighi dei fabbricanti e degli importatori

Ai sensi dell'articolo 3, fabbricanti e importatori devono tenere un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati, associandoli alla denominazione commerciale, al tipo generico e al sottotipo, se del caso, nonché al sito di fabbricazione. La conservazione del registro deve durare almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato del prodotto.

In caso di cessazione dell'attività, il registro deve essere trasferito alle autorità competenti. Inoltre, su richiesta motivata, fabbricanti e importatori devono fornire alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri le informazioni di cui sopra.

Recepimento nazionale e decorrenza

L'articolo 4 fissa il termine di recepimento al 30 aprile 2015. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie, comunicandole immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono essere applicate dal 17 ottobre 2016.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento, purché sia presente un richiamo esplicito nella pubblicazione ufficiale o un riferimento accompagnatorio. È inoltre previsto l'obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Per gli operatori economici, gli obblighi discendono quindi indirettamente attraverso la trasposizione nazionale, ma con un contenuto sostanziale già chiaramente definito a livello unionale.

Disposizioni principali

Numero di registrazione uniforme

L'articolo 1 impone che gli articoli pirotecnici siano etichettati con un numero di registrazione composto da tre elementi: il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato il pertinente attestato/certificato/approvazione (moduli B, G o H ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2007/23/CE); la categoria del prodotto in forma abbreviata e in maiuscolo (F1, F2, F3, F4; T1, T2; P1, P2); il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato. Il formato è "XXXX — YY — ZZZZ…".

Registro degli organismi notificati

L'articolo 2 obbliga gli organismi notificati che svolgono le procedure di verifica della conformità a tenere un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE, certificati di conformità o approvazioni del sistema qualità. Il registro deve contenere almeno le informazioni indicate nell'allegato, essere conservato per almeno dieci anni dalla data di rilascio dei certificati o delle approvazioni, essere aggiornato regolarmente e reso disponibile al pubblico su Internet. In caso di revoca della notifica, il registro deve essere trasferito a un altro organismo notificato o all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Obblighi di fabbricanti e importatori

L'articolo 3 impone a fabbricanti e importatori di tenere un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici fabbricati o importati, insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e al sottotipo, se del caso, e al sito di fabbricazione, per almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato. In caso di cessazione dell'attività, il registro deve essere trasferito alle autorità competenti. Su richiesta motivata, fabbricanti e importatori devono fornire alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri le informazioni richieste.

Recepimento e applicazione

L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 17 ottobre 2016. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti pirotecnicisicurezza dei prodottisorveglianza del mercatoconformità tecnicatracciabilità

Testo integrale

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