Cassazione Civile, Ordinanza n. 10037/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società debitrice, esecutata in una procedura di esecuzione immobiliare promossa da una società mandataria del creditore originario in forza di un mutuo fondiario asseritamente inadempiuto, ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato emessa dal giudice dell’esecuzione. La ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza fosse "contaminata" dalla nullità di un contratto di conto corrente bancario collegato al rapporto, per preteso superamento del tasso soglia usurario (TEG) e conseguente nullità delle clausole sugli interessi, con necessità di ricalcolo del saldo. Ha inoltre dedotto di aver già impugnato davanti al Tribunale delle imprese le delibere assembleari di approvazione dei bilanci della banca procedente, nelle quali sarebbero state recepite poste di bilancio dipendenti dal medesimo rapporto, e ha prospettato la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa per il segmento di controversia relativo alle attività interne della banca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che il regolamento di competenza sia esperibile solo contro provvedimenti che contengano una pronuncia sulla competenza, espressa o implicita, mentre l’ordinanza di vendita si limitava a disporre la vendita del compendio pignorato senza alcuna statuizione sulla competenza. Ha poi precisato che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza neppure se contengono una decisione sulla competenza, dovendo essere contestati tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; solo l’eventuale sentenza resa sull’opposizione può poi essere sottoposta a regolamento di competenza. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza presuppone un provvedimento che contenga una pronuncia sulla competenza, e può essere necessario quando tale pronuncia sia da sola contenuta nel provvedimento.
art. 43 c.p.c.
Se il provvedimento contiene insieme decisione sulla competenza e sul merito, il regolamento è esperibile solo nei limiti della statuizione sulla competenza, secondo la struttura del mezzo di impugnazione.
art. 617 c.p.c.
I provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono impugnabili dalle parti esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, non con regolamento di competenza diretto.
art. 618 c.p.c.
La sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi, pur non impugnabile ordinariamente, è soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. c.p.c.
art. 187 disp. att. c.p.c.
Richiamato come base per l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza che definisce l’opposizione agli atti esecutivi.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La resistente ne aveva invocato l’applicazione per la condanna aggravata della ricorrente, ma la Corte non si sofferma nel merito sulla richiesta.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per il deposito di memoria.
art. 380-ter c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo la disciplina allora vigente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1418 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle clausole o del rapporto per usurarietà/invalidità.
art. 1815, comma 2, c.c.
Invocato dalla ricorrente come conseguenza della pretesa nullità delle clausole sugli interessi in caso di usura.
art. 2379, comma 1, c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’impugnazione delle deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci della banca.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato contiene una pronuncia sulla competenza, espressa o anche implicita; in mancanza di tale statuizione il mezzo è inammissibile.
- L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che si limiti a disporre la vendita del bene pignorato non è suscettibile di regolamento di competenza, perché non decide sulla competenza.
- I provvedimenti del giudice dell’esecuzione, anche quando contengano un’affermazione o negazione della competenza, vanno censurati mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; solo la sentenza resa su tale opposizione può poi essere sottoposta a regolamento di competenza.
- Nel giudizio di legittimità non opera l’interruzione del processo per morte del difensore e non è imposto svolgere ricerche ulteriori fuori dagli atti per reperire informazioni non emergenti dal fascicolo; prevale anche l’esigenza di ragionevole durata del processo.
- La mancata possibilità di depositare una memoria successiva al ricorso, per fatto sopravvenuto relativo al difensore, non integra di per sé un pregiudizio al diritto di difesa quando le ragioni del ricorso sono già state compiutamente esposte nell’atto introduttivo.
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