Tribunale, Sentenza T-126/23
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024. — VC contro Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. — Appalti pubblici – Regolamento finanziario – Esclusione per due anni dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dal FES – Pubblicazione dell’esclusione – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione – Grave illecito professionale – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Sospensione da parte del giudice nazionale – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure correttive – Competenza giurisdizionale estesa al merito – Errore manifesto di valutazione – Errore di valutazione – Proporzionalità. — Causa T-126/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di VC contro l’esclusione da appalti e sovvenzioni UE disposta dall’EU-OSHA per grave illecito professionale, basata su una decisione della CNMC spagnola in materia di concorrenza. Ha affermato che la sospensione nazionale della decisione non impedisce all’Unione di adottare la propria valutazione, né viola la tutela giurisdizionale effettiva. Ha inoltre ritenuto insufficientemente provate le misure correttive invocate, proporzionata l’esclusione per due anni e legittima la pubblicazione dell’esclusione; infine, ha escluso l’obbligo di valutare una sanzione pecuniaria alternativa.
Esclusione da appalti UE per grave illecito professionale fondato su decisione antitrust nazionale non definitiva, con pubblicazione dell’esclusione e valutazione delle misure correttive e della proporzionalità
La questione giuridica
Se l’EU-OSHA potesse fondare l’esclusione di VC su una decisione dell’autorità nazionale antitrust non definitiva e sospesa dal giudice nazionale; se dovesse attribuire rilievo a tale sospensione ai fini dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 19 TUE; se le misure correttive dedotte dall’operatore fossero sufficienti a dimostrare l’affidabilità e impedire l’esclusione; se la durata di due anni e la pubblicazione dell’esclusione fossero proporzionate; se l’EU-OSHA dovesse valutare una sanzione pecuniaria in alternativa all’esclusione.
Principio di diritto
L’autorità dell’Unione può escludere un operatore economico per grave illecito professionale anche in presenza di una decisione nazionale antitrust non definitiva e sospesa dal giudice nazionale, purché effettui una propria valutazione di tutti gli elementi pertinenti, inclusa la sospensione stessa; tale sospensione non impedisce l’esclusione né impone di attribuirle l’effetto di una decisione definitiva. Le misure correttive invocate dall’operatore devono essere concretamente provate quanto ad attuazione ed efficacia, e il Tribunale ne controlla la legittimità con ampia discrezionalità dell’amministrazione, mentre la competenza giurisdizionale estesa al merito riguarda la sola sanzione, non la rivalutazione dell’idoneità delle misure correttive a escludere il grave illecito. La durata di due anni e la pubblicazione dell’esclusione sono proporzionate quando il comportamento è grave, collusivo e di lunga durata, le misure correttive sono insufficienti e la pubblicazione serve a rafforzare l’effetto deterrente senza arrecare un danno sproporzionato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 325 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 106 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) 2018/1877
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articoli 101 e 102 TFUE
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Esclusione da appalti UE per grave illecito professionale e pubblicazione dell’esclusione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da VC contro la decisione dell’EU-OSHA del 13 gennaio 2023, con cui è stata disposta l’esclusione dell’impresa dalle procedure di appalto e di concessione di fondi dell’Unione, l’inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione e la pubblicazione di talune informazioni sul sito della Commissione. Il Tribunale affronta il rapporto tra una decisione nazionale antitrust non definitiva, sospesa dal giudice spagnolo, e la potestà dell’autorità dell’Unione di escludere un operatore economico per grave illecito professionale.
Fatti e procedimento
L’EU-OSHA aveva bandito una gara per servizi ICT e internet. Parallelamente, la CNMC spagnola aveva accertato che VC aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata del diritto della concorrenza, irrogando un’ammenda e un divieto di partecipare ad appalti con l’amministrazione spagnola. VC aveva poi presentato offerta per uno dei lotti della gara UE.
Dopo avere chiesto chiarimenti sulla mancata menzione della decisione CNMC nella dichiarazione sull’onore e sulle eventuali misure correttive, l’EU-OSHA ha attivato la procedura di cui all’articolo 143 del regolamento finanziario, ha ricevuto osservazioni dell’interessata e, sulla base della raccomandazione del comitato, ha pronunciato l’esclusione per due anni. In pendenza del giudizio, il Tribunale ha affrontato anche varie domande cautelari e poi ha esaminato il ricorso nel merito.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama soprattutto gli articoli 136, 140, 142 e 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, nonché, per il regime applicabile ratione temporis alla condotta, l’articolo 106 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Sono inoltre citati l’articolo 261 TFUE, che consente la competenza giurisdizionale estesa al merito sulle sanzioni, l’articolo 263 TFUE, l’articolo 325 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta.
Primo motivo: effetto della sospensione nazionale e tutela giurisdizionale
VC sosteneva che la sospensione della decisione CNMC da parte dell’Audiencia Nacional dovesse impedire all’EU-OSHA di utilizzarla come base dell’esclusione. Il Tribunale respinge la censura: il regolamento finanziario consente espressamente l’esclusione anche in assenza di una decisione definitiva, sulla base di una qualificazione preliminare compiuta dall’autorità dell’Unione tenendo conto delle risultanze nazionali. La sospensione nazionale, di per sé, non priva di rilevanza la decisione della CNMC, soprattutto quando il giudice nazionale non si è pronunciato sul fumus boni iuris ma ha sospeso l’esecuzione per ragioni connesse agli effetti dell’ammenda e del divieto di contrarre.
Il Tribunale aggiunge che non vi è violazione dell’articolo 47 della Carta né dell’articolo 19 TUE: la decisione nazionale di sospensione è stata presa in considerazione; l’operatore ha potuto far valere le proprie osservazioni nel procedimento amministrativo UE; ed è comunque disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo davanti al giudice dell’Unione, con possibilità di sospensione cautelare e, nei limiti dell’articolo 143, paragrafo 9, del regolamento finanziario, di revisione della sanzione.
Secondo motivo: misure correttive e limiti del sindacato
VC invocava varie misure correttive per dimostrare la propria affidabilità: indagine interna, allontanamento dei responsabili, programmi di compliance, monitoraggio, canali di segnalazione, comitati di rischio, politiche etiche e formazione. Il Tribunale chiarisce anzitutto che l’esame dell’idoneità delle misure correttive rientra nella valutazione del comportamento e non nella sola determinazione della sanzione; di conseguenza, su questo punto non si applica la competenza giurisdizionale estesa al merito, ma un controllo di legittimità sull’eventuale errore manifesto di valutazione.
Il giudice precisa inoltre che l’onere di provare l’efficacia delle misure correttive grava sull’operatore e che non possono essere presi in considerazione, per annullare la decisione, elementi non previamente sottoposti all’EU-OSHA, salvo il caso di vera prova contraria; è invece diversa l’ipotesi in cui, dopo la decisione, l’ordinatore debba riesaminare la situazione ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 8, del regolamento finanziario. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che le prove prodotte non dimostrino in modo sufficiente né l’attuazione né l’efficacia delle misure: l’indagine interna da sola non basta; il licenziamento/dimissione dei responsabili non è collegato con precisione alla condotta illecita; i programmi di conformità e i controlli non sono adeguatamente documentati; i miglioramenti del canale di segnalazione non sono provati con dati concreti; i comitati di rischio e le politiche etiche non risultano effettivamente operativi; la formazione non dimostra partecipazione, beneficiari ed effetti. Nessun errore manifesto di valutazione viene quindi ravvisato.
Terzo motivo: proporzionalità dell’esclusione
VC sosteneva che l’esclusione di due anni fosse sproporzionata, per assenza di danno diretto al bilancio UE, di corruzione o frode, per la portata territoriale limitata dei fatti, per il tempo trascorso e per le misure correttive adottate. Il Tribunale ricorda che la proporzionalità va valutata in base alla gravità della condotta, alla durata, alla ricorrenza, al grado di intenzionalità o negligenza e alle circostanze attenuanti o aggravanti.
In applicazione della competenza giurisdizionale estesa al merito, il Tribunale valuta direttamente la sanzione: la condotta collusiva, protratta per 99 mesi, ha coinvolto oltre 80 contratti e VC aveva il tasso di copertura più elevato nella rete; la CNMC aveva anche riconosciuto un ruolo di responsabilità/istigazione; le misure correttive erano solo parzialmente convincenti. Alla luce di questi elementi, l’esclusione di due anni, inferiore al massimo di tre anni previsto dal regolamento, è ritenuta proporzionata e conforme alla finalità di protezione degli interessi finanziari dell’Unione.
Quarto motivo: pubblicazione dell’esclusione
La decisione di pubblicare l’esclusione sul sito della Commissione è confermata. Il Tribunale osserva che l’articolo 140 del regolamento finanziario consente la pubblicazione per rafforzare l’effetto deterrente, salvo danno sproporzionato o altra sproporzione. La motivazione dell’EU-OSHA è considerata sufficiente perché richiama la particolare gravità della condotta e la funzione deterrente della pubblicazione.
Sul merito, la pubblicazione è ritenuta giustificata: serve a rafforzare la prevenzione generale, non solo nei confronti dell’impresa ma anche dei terzi; il pregiudizio reputazionale è inerente alla misura e non appare sproporzionato, anche perché la decisione CNMC era già stata resa pubblica in Spagna. Inoltre, la pubblicazione UE dovrà menzionare il carattere non definitivo della decisione nazionale, attenuandone gli effetti lesivi.
Quinto motivo: sanzione pecuniaria alternativa
VC sosteneva che l’EU-OSHA avrebbe dovuto valutare una sanzione pecuniaria in luogo dell’esclusione. Il Tribunale respinge la censura: l’articolo 106, paragrafo 13, lettera a), del precedente regolamento finanziario attribuiva solo una facoltà, non un obbligo, di sostituzione, e comunque nel caso concreto l’esclusione non era sproporzionata. Anche la domanda di sostituzione della sanzione con una multa è respinta, perché non sono state addotte ragioni autonome sufficienti a imporre tale soluzione.
Esito e principi emergenti
Il ricorso è integralmente respinto e VC è condannata alle spese, incluse quelle del procedimento sommario. La sentenza ribadisce che, in materia di appalti UE, una decisione nazionale antitrust non definitiva può costituire base per l’esclusione per grave illecito professionale, purché l’autorità europea effettui una valutazione autonoma e consideri anche l’eventuale sospensione nazionale. Ribadisce inoltre che l’operatore deve provare in modo rigoroso la concretezza e l’efficacia delle misure correttive e che la pubblicazione dell’esclusione è legittima quando risponde a esigenze di deterrenza e non comporta un pregiudizio sproporzionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-669/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-181/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-587/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-263/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-332/22
- Sentenza · 2 ott 2024Tribunale, Sentenza T-797/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →