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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19332 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava cinque avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2006-2010, emessi per un complesso alberghiero, per complessivi 35.501,30 euro circa. Il Comune contestava la decisione della CTR, sostenendo che la determinazione delle tariffe spettasse alla Giunta municipale in base allo Statuto comunale e alla normativa applicabile. La società, con ricorso incidentale, denunciava invece l'omessa pronuncia o l'insufficiente motivazione sui propri motivi di appello, relativi alla carenza di motivazione degli avvisi, alla mancata allegazione del rapporto della Polizia Municipale, al mancato invito a fornire chiarimenti e ai criteri di determinazione delle superfici tassabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale del Comune sia quello incidentale della società. Ha ritenuto fondata la censura del Comune, affermando che, secondo la disciplina applicabile e lo Statuto del Comune di Palermo, la Giunta municipale era competente a determinare le aliquote e le tariffe TARSU, anche in assenza della preventiva individuazione di specifici limiti da parte del Consiglio comunale. Ha inoltre ritenuto fondati i motivi della società, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su alcune censure e aveva fornito una motivazione meramente apparente sulla sufficienza della motivazione degli avvisi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Statuto del Comune di Palermo, art. 49

    La Giunta [...] ha anche quella di adottare variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale.

    La disposizione attribuisce alla Giunta municipale la competenza a determinare o variare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, nei limiti previsti dalla legge o dal Consiglio comunale.

  • L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g)

    La concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi [...] è di competenza della giunta e non del consiglio comunale.

    Al Consiglio comunale spettano l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, mentre alla Giunta spetta la concreta determinazione delle aliquote e delle tariffe.

  • L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1, lett. a)

    Recepisce in Sicilia la riserva secondo cui lo statuto dell'ente locale determina le attribuzioni dei suoi organi, consentendo di individuare nella disciplina statutaria la competenza della Giunta in materia tariffaria.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2

    La mancata individuazione da parte del Consiglio comunale dei limiti entro cui la Giunta può intervenire sulle tariffe non determina, di per sé, l'incompetenza della Giunta.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76

    L'obbligo dichiarativo TARSU si rinnova per ciascun anno d'imposta; in caso di dichiarazione omessa, incompleta o infedele, la relativa sanzione può essere applicata anche per gli anni successivi al primo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5

    Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione, ma tale potere deve essere esercitato correttamente e sulla base di un'effettiva illegittimità dell'atto.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti tributari devono essere adeguatamente motivati e, quando richiamano altri atti o documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti nei contenuti essenziali, salvo che siano già conosciuti o conoscibili dal destinatario.

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f)

    In via generale, il Consiglio comunale provvede all'istituzione e all'ordinamento dei tributi e alla disciplina generale delle tariffe, mentre la determinazione delle aliquote è attribuita alla Giunta.

Massime di principio

  • Per stabilire quale organo comunale sia competente in materia di tariffe tributarie occorre distinguere tra istituzione e disciplina generale del tributo, spettanti al Consiglio comunale, e concreta determinazione o variazione delle aliquote, normalmente spettante alla Giunta se previsto dalla legge o dallo statuto comunale.
  • L'assenza di una preventiva delibera consiliare che stabilisca specifici limiti non comporta automaticamente l'illegittimità della delibera tariffaria della Giunta, quando la normativa e lo statuto attribuiscono direttamente a quest'ultima la competenza.
  • Gli avvisi di accertamento devono consentire al contribuente di comprendere i presupposti, i criteri di calcolo, le superfici imponibili e i documenti utilizzati dall'amministrazione. Un rinvio a un rapporto o documento non allegato può determinare un vizio di motivazione, soprattutto se il documento contiene elementi essenziali per la difesa.
  • Il giudice tributario deve esaminare tutti i motivi di ricorso rilevanti. Una motivazione generica o meramente assertiva, così come l'omessa pronuncia su specifiche censure, può comportare la cassazione della sentenza.
  • L'eventuale illegittimità di una delibera tariffaria deve essere verificata per ciascuna annualità: una delibera relativa a un determinato anno non travolge automaticamente le tariffe di anni diversi, se adottate con atti autonomi e secondo un procedimento valido.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi debba pagare o quale sia l'importo dovuto: la causa deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio, che dovrà valutare i profili ancora controversi attenendosi ai principi stabiliti dalla Corte.

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