Cassazione Civile, Ordinanza n. 20827/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Ufficio a due istanze di definizione agevolata delle liti pendenti presentate da un contribuente con riferimento a due cartelle di pagamento, relative agli anni d'imposta 2004 e 2007, emesse a seguito di controllo automatizzato sui dati dichiarati. Il contribuente aveva impugnato i dinieghi e i giudici di merito avevano ritenuto definibili le liti, valorizzando il fatto che la cartella fosse il primo atto con cui l'Amministrazione rendeva nota la pretesa fiscale. L'Agenzia ricorre in cassazione con due motivi: 1) denuncia vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe motivato in modo apparente e contraddittorio, omettendo di considerare che sulle liti esistevano già pronunce di merito che le qualificavano come controversie di riscossione e non di accertamento; 2) deduce violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 e dell'art. 16 l. 289/2002, assumendo che le liti aventi a oggetto cartelle emesse ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972 non fossero definibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la CTR aveva comunque espresso due ragioni logiche della decisione: la sussistenza di una lite pendente potenzialmente sindacabile nel merito e la natura impositiva della cartella, quale primo atto portato a conoscenza del contribuente. Quanto al secondo, ha applicato il principio secondo cui anche le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato sono impugnabili non solo per vizi propri ma anche per il merito della pretesa quando costituiscono il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale; conseguentemente, la lite è definibile in via agevolata ai sensi della disciplina richiamata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a mancanza della motivazione in senso costituzionalmente rilevante; non basta la mera insufficienza o il dissenso sul merito del ragionamento decisorio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e intelligibile, ma nel caso concreto la CTR ha espresso un iter logico sufficiente.
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
La definizione agevolata delle liti pendenti si applica anche quando la controversia riguardi una cartella che costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente e che sia impugnabile anche nel merito.
art. 16 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come parametro interpretativo della nozione di lite pendente/definibile avente ad oggetto atti impositivi.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le cartelle emesse all'esito del controllo automatizzato sulle dichiarazioni, quando sono il primo atto comunicativo della pretesa, possono integrare atti impositivi ai fini della definizione agevolata.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Stesso principio delle cartelle ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, con riguardo all'IVA.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per il vizio di motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per la dedotta violazione di legge sostanziale in tema di definizione agevolata.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cartella, quando è primo atto della pretesa, è impugnabile anche per motivi di merito oltre che per vizi propri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando manca un reale percorso argomentativo o vi è un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può assumere natura di atto impositivo quando costituisce il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale.
- Se la cartella rappresenta il primo atto della pretesa e può essere contestata anche nel merito, la lite pendente su di essa può rientrare tra quelle definibili in via agevolata secondo le norme sul condono/definizione delle liti.
- Ai fini della definizione agevolata, la qualificazione della controversia non dipende solo dalla forma dell'atto, ma anche dalla funzione sostanziale di comunicazione e cristallizzazione della pretesa tributaria.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione deve confrontarsi con il nucleo essenziale della ratio decidendi e non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle risultanze di merito.
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