Sentenza n. 30/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 03037/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, che aveva respinto l’impugnazione della determina comunale dichiarativa dell’improcedibilità dell’istanza di sanatoria del sottotetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo: l’integrazione postuma della motivazione della determina comunale, mediante il riferimento alla precedente ordinanza di demolizione, alla relativa sentenza e alle caratteristiche costruttive dell’opera; l’omessa pronuncia sull’estensione temporale e materiale della disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti; l’omessa pronuncia sulla fondatezza della domanda di sanatoria proposta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 e della legge regionale n. 15/2000; la mancata considerazione della disciplina della legge regionale n. 19/2009; la violazione degli artt. 36 e 20 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto richiedere un’integrazione documentale prima di dichiarare improcedibile l’istanza. Il Comune ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione di alcune autonome ragioni del provvedimento, oltre a chiedere il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. In via preliminare ha dichiarato non esaminabile la mera riproposizione dell’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso introduttivo: poiché il TAR aveva implicitamente respinto tale eccezione pronunciandosi nel merito, il Comune avrebbe dovuto proporre appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Nel merito, ha escluso l’integrazione postuma della motivazione: il riferimento agli abbaini, alle opere interne, all’incremento di superficie e volumetria e agli elementi risultanti dalla precedente ordinanza di demolizione e dalla sentenza relativa è stato ritenuto confermativo di fatti già emergenti dall’istruttoria e dal provvedimento impugnato. Non sussisteva inoltre pregiudizialità tale da imporre la sospensione del giudizio. Quanto alla disciplina regionale sul recupero dei sottotetti, il giudice ha rilevato che il TAR non aveva deciso sulla base della sola applicabilità temporale delle leggi regionali, ma perché l’opera realizzata era una mansarda abitabile abusiva, difforme dalla DIA e priva dei requisiti formali e strutturali richiesti per il recupero dei sottotetti. La disciplina agevolativa presuppone infatti l’esistenza di volumi legittimi già realizzati e non può essere utilizzata per sanare un sottotetto abusivo. L’art. 36 del d.P.R. 380/2001 non era applicabile per difetto della doppia conformità, risultando violati gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 15/2000. Neppure la legge regionale n. 19/2009 consentiva la sanatoria, poiché gli interventi da essa disciplinati non possono essere realizzati su immobili privi di titolo o difformi dal titolo in assenza di precedente concessione in sanatoria. Infine, l’integrazione documentale sarebbe stata dovuta solo se idonea a soddisfare esigenze istruttorie pertinenti; nel caso concreto l’appellante non aveva indicato alcun documento che avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e per il rigetto dell’eccezione processuale proposta dal Comune.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di conformità richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per la violazione degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 15/2000.
art. 20 d.P.R. 380/2001
È richiamato dall’appellante in relazione all’obbligo di richiedere integrazioni documentali, ma il Consiglio di Stato esclude che nel caso concreto tale integrazione avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
legge regionale Campania n. 15/2000
La disciplina sul recupero abitativo dei sottotetti presuppone l’esistenza di volumi legittimi già realizzati e conformi ai requisiti formali e strutturali previsti; non può essere invocata per sanare sottotetti abusivi o difformi dal titolo.
artt. 4 e 5 legge regionale Campania n. 15/2000
La loro violazione, accertata con riferimento alla mansarda realizzata, esclude la conformità richiesta per l’accertamento di conformità e impedisce l’applicazione della disciplina regionale di recupero.
legge regionale Campania n. 19/2009
Gli interventi riconducibili alle disposizioni richiamate dalla legge regionale non possono essere realizzati su immobili privi di titolo o difformi dal titolo, salvo che sia stata previamente rilasciata la concessione in sanatoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell’appello nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti presuppone l’esistenza di un volume legittimo già realizzato e non può essere utilizzata per ottenere la sanatoria di un sottotetto abusivo o realizzato in difformità dal titolo edilizio.
- L’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 è precluso quando l’intervento non risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; la violazione dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina regionale esclude la doppia conformità.
- Non costituisce integrazione postuma della motivazione il riferimento, nella sentenza, a elementi fattuali già contenuti nel provvedimento impugnato o comunque emersi dall’istruttoria e confermati da atti acquisiti nel processo.
- L’obbligo di integrazione documentale sussiste quando l’integrazione risponde a effettive esigenze istruttorie e può incidere sull’esito del procedimento; non opera quando il privato non indica documenti idonei a superare le ragioni sostanziali ostative all’accoglimento dell’istanza.
- Quando il giudice di primo grado decide il merito, l’eccezione di merito deve ritenersi implicitamente respinta; la parte vittoriosa nel dispositivo che intenda devolvere tale questione al giudice d’appello deve proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione.
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