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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43260/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e la conseguente sentenza di estinzione per esito positivo della stessa: si contestava l'ammissione in assenza di un programma di trattamento predisposto dall'UEPE (sostituibile solo da una richiesta formale di elaborazione), la mancata valutazione e motivazione sull'idoneità del programma e sui profili risarcitori nei confronti della persona offesa (veniva indicata solo la disponibilità a versare 500 euro a un'associazione), l'assenza del parere del Pubblico Ministero in udienza, incongruenze tra la durata dei lavori di pubblica utilità indicata in dispositivo e nella motivazione (188 ore vs 80 giorni/10 ore), e, in sede di verifica finale, la dichiarata positività del periodo nonostante la relazione UEPE avesse segnalato che l'imputato aveva svolto solo 56 ore sulle 188 previste e che l'UEPE aveva richiesto la proroga del periodo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la carenza motivazionale dell'ordinanza di ammissione (mancata indicazione del contenuto e dell'idoneità del programma, insufficiente valutazione dei profili risarcitori e della destinazione della somma offerta) e della sentenza di estinzione (assunzione assertiva della positiva esecuzione della messa alla prova senza esame critico della nota UEPE che segnalava la mancata esecuzione delle 188 ore e la richiesta di proroga). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Trento e ha disposto la trasmissione degli atti (come previsto nella decisione).

Norme richiamate

  • art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.

    La richiesta di messa alla prova deve essere corredata di un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'UEPE, ovvero di una formale richiesta di elaborazione se il programma non è ancora disponibile; il programma deve indicare modalità di reinserimento, prescrizioni comportamentali, impegni di risarcimento, lavori di pubblica utilità o attività di volontariato

  • art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.

    La sospensione con messa alla prova è disposta se il giudice, valutando i parametri dell'art. 133 c.p., ritiene idoneo il programma e prognostica l'astensione dall'ulteriore reato

  • art. 168-bis, comma 3, cod. pen.

    La prestazione di lavoro di pubblica utilità è requisito della messa alla prova; deve essere non retribuita, compatibile con vita lavorativa/familiare/salute, della durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a otto ore giornaliere

  • art. 133 cod. pen.

    Gli indici di cui all'art. 133 (gravità del fatto, responsabilità, finalità del trattamento, esigenze di reinserimento) costituiscono il criterio centrale per determinare la durata dei lavori di pubblica utilità connessi alla messa alla prova

  • Ordinanza Corte costituzionale n. 54 del 2017

    Ha riconosciuto la natura afflittiva e sanzionatoria della componente lavoro di pubblica utilità e sottolineato che il giudice deve valutare sia gli aspetti punitivi sia quelli rieducativi nella verifica dell'idoneità del programma

  • Cass. Sez. 5, n. 22136 del 10/03/2022 (Fasola)

    Conferma che la determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità deve applicare gli indici dell'art. 133 c.p. in valutazione complessiva, considerando elementi oggettivi e soggettivi

  • Sez. U. n. 14840 del 27/10/2022 (Società La Sportiva)

    Ha affermato la legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare in Cassazione l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova

Massime di principio

  • Il giudice non può ammettere alla messa alla prova senza un programma di trattamento idoneo o, quantomeno, senza una formale richiesta di elaborazione del programma da parte dell'UEPE; tale programma deve essere esplicitato nella motivazione
  • La valutazione dell'idoneità del programma deve applicare gli indici dell'art. 133 c.p. e motivare sia la componente afflittiva (durata/numero di ore) sia gli aspetti rieducativi e di reinserimento
  • Il giudice deve trattare espressamente i profili risarcitori: indicare destinatario, destinazione della somma offerta e congruità rispetto al danno richiesto dalla persona offesa
  • Eventuali incongruenze tra dispositivo e motivazione (es. numero di ore o corrispondenza con la pena) vanno chiarite; errori formali o sostanziali possono determinare l'annullamento
  • In sede di verifica finale il giudice deve basarsi su relazioni UEPE e dare conto dell'effettiva esecuzione delle prestazioni (numero di ore svolte, eventuali proroghe richieste e loro motivazione) prima di dichiarare l'estinzione del reato
  • L'assenza o la mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero in udienza, se rilevante, deve essere considerata e, se necessario, riportata in motivazione
  • Se l'UEPE segnala inadempienze o richiede proroghe, il giudice deve esaminarle criticamente e motivare la decisione; dichiarare positività senza confronto può essere viziato
  • Il Procuratore Generale è legittimato a impugnare le ordinanze di ammissione alla messa alla prova e le sentenze di estinzione per carenze procedurali o motivazionali rilevanti

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