Cassazione Penale, Sentenza n. 7043/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. per omissione di valutazione della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. presentata dalla difesa il 19/04/2024 (con il consenso del Procuratore generale), sostenendo che la Corte di appello non aveva dato atto né risposto a tale istanza prima di decidere in udienza il 22/04/2024.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la proposta di concordato fosse tempestiva ai fini sostanziali? No: il deposito del 19/04/2024 per l'udienza del 22/04/2024 risultava incompatibile con il termine perentorio previsto dalla disciplina transitoria (art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020) che richiede il deposito cinque giorni prima dell'udienza; pertanto la Corte di appello non era obbligata a tener conto dell'atto intempestivo. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito sono perentori e il deposito tardivo può essere disatteso, salvo che l'imputato dimostri un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sulle fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha riqualificato il fatto nella ipotesi attenuata del comma 5, riconoscendo la "ipotesi lieve" in ragione di quantità, modalità e circostanze (gestione domestica rudimentale).
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme di impugnazione che disciplina i motivi per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali). Il ricorrente le aveva invocate per lamentare omissione di valutazione della proposta di concordato; la Corte ha ritenuto il motivo inidoneo in fatto perché l'atto era intempestivo e quindi non obbligatorio da valutare.
art. 599-bis c.p.p.
Prevede la possibilità di accordo su oblazione/pena in appello (concordato); nell'ambito processuale la presentazione di tale proposta richiede il rispetto dei termini per la sua tempestiva conoscenza da parte della Corte e delle parti.
art. 598-bis, comma 3, c.p.p.
Richiamato nel testo come disciplina che prevede, in linea generale, un termine di quindici giorni prima dell'udienza per certe istanze in appello; la decisione segnala che tale norma non operava ratione temporis per via delle norme transitorie (quindi non ha sostituito il termine previsto dal d.l. 137/2020).
art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (convertito)
Disposizione transitoria che, nel contesto del rito cartolare in appello, prescrive il deposito delle conclusioni/istanze almeno cinque giorni prima dell'udienza: termine perentorio che la Corte ha ritenuto violato dal deposito del 19/04/2024 per l'udienza del 22/04/2024.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di presentare conclusioni scritte; nel caso il Procuratore generale ha espresso conclusioni favorevoli all'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 22919 del 2024 (Rv. 286664-01)
Principio richiamato: nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori; il deposito tardivo può essere ignorato e l'imputato deve provare l'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio per ottenere tutela.
Massime di principio
- Nel rito cartolare d'appello i termini per il deposito delle conclusioni e delle istanze (anche la proposta di concordato) sono perentori: il deposito tardivo può essere disatteso dalla Corte che non è obbligata a valutarlo.
- La tempestività va valutata secondo la disciplina applicabile ratione temporis: verificare se operano norme transitorie (es. art. 23-bis d.l. 137/2020) o la più recente disciplina (es. art. 598-bis c.p.p.) e rispettare il termine richiesto dalla norma vigente per l'udienza interessata.
- Anche se il Procuratore generale esprime parere favorevole, la validità/praticabilità della proposta dipende dal rispetto dei termini processuali: il consenso del PM non supplisce l'intempestività formale.
- Se un deposito viene considerato tardivo, per ottenere tutela il difensore deve dimostrare l'effettiva incidenza delle conclusioni tardive sull'esito del giudizio (non è sufficiente un generico pregiudizio del diritto di difesa).
- Pratica consigliata: per proposte conciliative o concordati in appello, depositare gli atti con congruo anticipo rispetto al termine perentorio (seguendo quanto richiede la norma applicabile: normalmente almeno cinque giorni, salvo diversa disposizione esecutiva), conservando prove di avvenuta trasmissione/registrazione.
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