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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del silenzio-diniego serbato sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa datata -OMISSIS- ed inviata a mezzo pec in pari data all’Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., sede centrale e periferica, con la quale è stato chiesto l’accesso, mediante rilascio di copia informale, agli atti amministrativi ivi indicati e, precisamente le deliberazioni, di estremi sconosciuti, con le quali gli organi centrali o periferici (Direzione provinciale di Perugia, competente per territorio) dell’I.N.P.S. hanno disposto in danno dell’istante il prelievo in via autoritativa ed unilaterale dell’importo di € -OMISSIS- dal c.c. a lei intestato ed acceso presso -OMISSIS- s.p.a., filiale di -OMISSIS-; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere agli atti indicati nella citata richiesta del -OMISSIS-, e per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione e alla consegna in copia della documentazione richiesta con la predetta domanda.

Giustizia amministrativa202600166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativi alle operazioni di prelievo e recupero di una somma dal conto corrente della ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi sull’istanza rivolta all’INPS per ottenere copia della documentazione amministrativa relativa al prelievo autoritativo e unilaterale di una somma dal proprio conto corrente. L’INPS si è costituito riferendo di avere accolto integralmente l’istanza con un provvedimento espresso adottato nelle more del giudizio, disponendo la trasmissione della documentazione disponibile: fonti normative e istruzioni interne, evidenze estratte dai sistemi informativi attestanti le operazioni eseguite e provvedimenti giurisdizionali posti a fondamento delle operazioni di recupero. L’Istituto ha inoltre dichiarato che non risultavano ulteriori atti o provvedimenti relativi al caso concreto nella propria disponibilità. La ricorrente ha confermato di avere ricevuto la documentazione e ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese e al rimborso del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la domanda di accesso era stata integralmente accolta e che la documentazione esistente era già stata ostesa nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico dell’INPS e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori, poiché l’Amministrazione aveva riconosciuto la legittimazione della ricorrente all’accesso, ma aveva provveduto all’ostensione oltre il termine previsto dall’art. 25, comma 5, l. n. 241/1990 e soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dalla ricorrente per impugnare il silenzio-diniego.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Costituiscono il quadro normativo del diritto di accesso documentale; l’INPS ha riconosciuto nel caso concreto la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 25, comma 5, l. n. 241/1990

    Prevede il termine per la definizione della richiesta di accesso; l’ostensione successiva all’instaurazione del giudizio giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione accoglie integralmente, nel corso del giudizio, una domanda di accesso e ostende tutta la documentazione esistente e disponibile, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione dell’amministrazione secondo cui non esistono ulteriori atti relativi alla vicenda nella sua disponibilità esclude che possa essere ordinata l’ostensione di documenti inesistenti o non detenuti dall’amministrazione.
  • La definizione favorevole dell’istanza di accesso dopo l’instaurazione del giudizio non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’ostensione sia avvenuta oltre il termine previsto dall’art. 25, comma 5, l. n. 241/1990 e abbia reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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