Sentenza del 20/03/2015 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO SUI REDDITI - Comunicazione di irregolarità formale ex art. 36-bis del n. DPR n. 600 del 1973 - Termine ordinatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla riliquidazione del T.F.R. percepito nel 2006, contestando la tardività del controllo automatizzato della dichiarazione Mod. 770S, l’omessa o tardiva comunicazione dell’irregolarità e la conseguente decadenza dell’Amministrazione dall’iscrizione a ruolo. In appello ha inoltre dedotto la violazione dei termini previsti per il controllo formale ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e dell’art. 6 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibili, perché nuove e non proposte in primo grado, le censure relative alla presunta tardività del controllo formale biennale e alla violazione dell’art. 6 della legge 212/2000. Ha invece rigettato nel merito la doglianza principale, ritenendo che il controllo ex art. 36-bis fosse stato effettuato entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, avvenuta nel 2007. Il termine è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio; inoltre, ai fini dell’impedimento della decadenza, è sufficiente che l’Amministrazione compia tempestivamente l’attività necessaria ad avviare la comunicazione, anche se il contribuente non ritira l’atto e questo rimane giacente. L’appello è stato quindi respinto per la parte esaminata e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le resistenti, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
Il controllo automatizzato della dichiarazione può condurre alla riliquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e deve essere collegato alla dichiarazione presentata. Nel caso esaminato, la dichiarazione rilevante era quella presentata nel 2007, anche se riguardava redditi o eventi dell’anno precedente.
Art. 36-ter del DPR 600/1973
Controllo formale delle dichiarazioni
Le doglianze riferite al termine biennale del controllo formale sono state dichiarate inammissibili in appello perché nuove, senza quindi una decisione di merito sulla loro fondatezza.
Art. 6 della legge 212/2000
Statuto dei diritti del contribuente
La censura relativa alla mancata o tardiva comunicazione prevista dallo Statuto del contribuente è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del DPR 115/2002
Ulteriore contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, il giudice dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il grado di giudizio.
Cass. civ., Sezioni Unite, 14 aprile 2010, n. 8830
L’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione
Per evitare la decadenza può essere sufficiente la tempestiva spedizione o avvio della comunicazione da parte dell’Amministrazione, senza che sia indispensabile il materiale ritiro dell’atto da parte del destinatario.
Cass. civ., nn. 9481/1999, 14134/2000, 1948/2001 e 7213/2001
Termine ordinatorio e non perentorio
Secondo l’orientamento richiamato, il termine per il controllo considerato nella decisione non determina automaticamente la decadenza dell’Amministrazione, poiché ha natura ordinatoria e non perentoria.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati, occorre distinguere l’anno cui si riferisce il reddito dall’anno di presentazione della dichiarazione: il termine può decorrere dalla presentazione della dichiarazione, non necessariamente dall’anno fiscale interessato.
- La mancata ricezione materiale o il mancato ritiro di una comunicazione giacente non comportano automaticamente la decadenza dell’Amministrazione, se questa dimostra di aver avviato tempestivamente il procedimento di comunicazione.
- Quando il termine previsto per l’attività di controllo è qualificato come ordinatorio, la sua inosservanza non determina di per sé la nullità dell’atto o la decadenza, salvo che una norma attribuisca espressamente al termine natura perentoria.
- In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni o nuovi motivi di illegittimità non prospettati nel ricorso originario; tali censure possono essere dichiarate inammissibili senza esame nel merito.
- È importante contestare tempestivamente e in modo specifico ogni profilo di tardività, mancata comunicazione o violazione procedurale già nel primo grado di giudizio.
- La cartella può essere validamente impugnata anche contestando attività dell’Amministrazione finanziaria, ma occorre distinguere le contestazioni relative alla fase di accertamento, imputabili all’Agenzia delle Entrate, da quelle relative alla successiva riscossione, imputabili al concessionario.
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