Cassazione Penale, Sentenza n. 08650/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione nel termine per impugnare la sentenza del GIP del Tribunale di Forlì del 03/02/2010 (irrevocabile il 26/03/2010) ai sensi dell'art. 175 c.p.p., con la spiegazione che la ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sentenza solo al momento del suo arresto in data 21/06/2025 in esecuzione di mandato d'arresto europeo e che quindi non avrebbe potuto proporre tempestivamente impugnazione; allegata anche una nomina di difensore di fiducia datata 10/06/2025
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istante non abbia assolto l'onere di provare, con atti o fatti certi, che cause esterne non a lei imputabili le avessero impedito di conoscere il procedimento e la sentenza. La Corte ha rilevato l'assenza di specifiche allegazioni sulla causa dell'ignoranza del procedimento, ha osservato che la sentenza indicava la presenza di un difensore (nominato di fiducia secondo l'intestazione) e che la nomina di difensore prodotta era generica e anteriore all'arresto presunto; inoltre non è stata documentata la data dell'arresto. Per questi motivi la domanda di restituzione nel termine è stata ritenuta del tutto generica e insufficiente. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è inappellabile e soggetta solo a ricorso per cassazione; da qui la necessità di trasmissione per competenza e la rilevanza del tipo di provvedimento impugnato
art. 175 cod. proc. pen.
Forza normativa per la restituzione nel termine per impugnare: la Corte richiede prova rigorosa, mediante atto o fatto certo, di cause esterne non imputabili all'interessato che abbiano impedito la tempestiva impugnazione
art. 96 cod. proc. pen.
L'atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi a un procedimento specifico; una procura generica priva di riferimento al procedimento è inefficace
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, all'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La richiesta di rimessione nel termine per impugnare richiede prova oggettiva e documentale delle cause esterne che hanno impedito la conoscenza del provvedimento: mere affermazioni personali non sono sufficienti
- La presenza o la nomina di un difensore di fiducia collegato al procedimento è elemento probatorio rilevante e, salvo comunicazione di interruzione del rapporto, fa presumere la conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento
- Una procura o nomina di difensore deve essere specifica rispetto al procedimento interessato; procure generiche o non riferite a quel processo sono inefficaci ai fini della tutela processuale
- La conoscenza della condanna in occasione di un arresto successivo non basta a giustificare la rimessione nel termine, se non viene documentalmente provato che l'ignoranza derivava da cause esterne e non imputabili all'interessato
- La mancata prova documentale dell'evento impeditivo (es. data di arresto, motivi del mancato reperimento, comunicazioni al giudice) conduce generalmente all'inammissibilità della domanda di restituzione nel termine
- Chi propone istanze tardive corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (Cassa delle ammende) se la Corte ravvisa profili di colpa nella domanda
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